LEGGE DI BILANCIO 2020

Le novità del collegato alla Finanziaria 2020 dopo la conversione in Legge – Parte Seconda

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 dello scorso 24 dicembre la Legge di conversione del D.L. 124/2019 (Legge n. 157/2019). L’intervento prosegue nell’evidenziazione delle principali novità fiscali contenute così come convertite in Legge.

Reverse charge per somministrazione di manodopera (art. 4)

È confermata l’estensione del reverse charge alle “prestazioni di servizi, diverse da quelle già previste all’art. 17 comma 6 lettere da a) a a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La disposizione non è applicabile alle operazioni nei confronti di soggetti rientranti nello split payment ed alle agenzie per il lavoro. 

L’entrata in vigore della norma è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio UE.

Accisa sul gasolio commerciale (art. 8)

È confermata, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante, l’introduzione di un parametro oggettivo per la determinazione di un importo massimo rimborsabile che viene ora fissato: 

  • in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun automezzo che può beneficiare dell’agevolazione, per ogni chilometro percorso dal mezzo.

Estensione dell’utilizzo del ravvedimento operoso (art. 10-bis)

In sede di conversione è stata abrogata la norma che limitava l’applicazione del ravvedimento c.d. “lunghissimo” ai tributi amministrati dall’AdE ed ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le riduzioni delle sanzioni sono ora estese a tutti i tributi.

Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche (art.14)

È confermato che, a prescindere dall’adesione al nuovo servizio di consultazione, i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche sono memorizzati “integralmente” fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. I soggetti istituzionali che potranno farne uso autorizzato sono la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate. 

Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria (art. 15)

È confermato che anche per il 2020 i soggetti che sono tenuto all’invio dei dati al S.T.S. ed anche tutti coloro che effettuano “prestazioni sanitarie”, non possono emettere F.E. con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate a soggetti “privati” (privi di partita Iva).

I soggetti tenuti all’impiego del registratore telematico e contestualmente all’invio dei dati al S.T.S. fino al 30.6 possono adempiere all’obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’AdE attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al S.T.S. 

A decorrere dal 1 luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al S.T.S, adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri obbligatoriamente mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria mediante l’utilizzo di un Registratore Telematico (RT).

Dichiarazioni precompilate e periodicità esterometro

Dichiarazioni precompilate 

È confermato che:

  • a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dall’1.7.2020, in via sperimentale, sulla base dei dati confluiti con la F.E., esterometro, corrispettivi telematici, l’AdE mette a disposizione dei contribuenti le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
  • a partire dalle operazioni Iva 2021, l’AdE metterà a disposizione anche la bozza del modello Iva annuale.

 Periodicità esterometro

In sede di conversione è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata:

  • trimestralmente
  • entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in luogo dell’invio mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura).

Per effetto di quanto appena riportato le scadenze per il 2020 sono:

I° trimestre 2020                       31 maggio 2020

II° trimestre 2020                      31 agosto 2020

III° trimestre 2020                     30 novembre 2020

IV° trimestre 2020                     28 febbraio 2021

  • Data inserimento: 27.01.20