Tra le novità più importanti in materia di oneri detraibili contenute nella Legge di Bilancio 2020 troviamo la norma che consente la detraibilità di alcune spese condizionandola però al fatto che le stesse siano state pagate con strumenti tracciabili.
Infatti, il comma 679, articolo 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio), prevede che ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta:
L’obbligo si applica esclusivamente per le spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 19%, escludendosi quindi tutte quelle spese che possono beneficiare di una detrazione maggiore (di solito, per norma specifica, tali spese sono già soggette all’obbligo di pagamento tracciabile al fine della detrazione).
L’obbligo inoltre non opera in riferimento alle spese deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10 del Tuir o per le spese che prevedono una detrazione forfettaria (esempio detrazioni previste per canoni di locazione).
Oltre alle spese previste dall’articolo 15 del Tuir sono soggette al nuovo obbligo anche le spese previste da altre disposizioni normative quali le spese per asili nido.
Non tutte le spese detraibili al 19% sono tuttavia soggette a obbligo di tracciabilità. Il successivo comma 680 L. 160/2019 stabilisce che la disposizione in esame non si applichi alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di:
Si comunica che, su iniziativa del Ministero dell’Economia, è in vista la proroga di tre mesi per l’obbligo del pagamenti tracciabile in riferimento alle spese detraibili.
ATTENZIONE
La proroga è prevista da un emendamento al Dl Milleproroghe che tuttavia deve ancora essere presentato ed eventualmente approvato. Si presume che l’eventuale proroga, se l’emendamento sarà presentato prima della definitiva conversione in legge del decreto, stabilisca la decorrenza del nuovo adempimento a decorrere dal 1° aprile 2020.