Legge di Stabilità 2015

Approvata in via definitiva dalla Camera la legge di stabilità 2015.

In data 22 dicembre 2014 è stata definitivamente approvata la Legge di Stabilità per l’anno 2015.

Dopo l’intervento del Governo che ha proposto il maxi emendamento, il testo è composto da un solo articolo con ben 735 commi per complessivi 32 miliardi di euro. Per quanto riguarda il lavoro segnaliamo di seguito le principali novità introdotte:

 

BONUS 80 EURO (art. 1, commi 12 e 13)

La misura del “bonus Renzi” viene resa definitiva non modificando l’impianto della previsione normativa.

Ricordiamo che il bonus spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato (ex artt. 49 e 50 TUIR)

per l’importo di € 960 in ragione di anno per i redditi superiori ad € 8.000 e sino ad € 24.000,

per importo decrescente all’aumentare del reddito per i redditi oltre € 24.000 e sino ad € 26.000.

 

TFR IN BUSTA PAGA (art. 1, commi 26-34)

In via sperimentale, per il periodo dall’1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), con anzianità presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono richiedere al medesimo datore di lavoro, come integrazione della retribuzione, l’anticipazione delle quote di TFR maturando (comprese le quote destinate alla previdenza complementare).

 

Tale integrazione alla retribuzione è assoggettata alla tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali; la scelta dell’anticipo delle quote TFR, una volta espressa la volontà, è irrevocabile sino al 30 giugno 2018.

Si ritiene che nel caso di instaurazione di nuovo rapporto di lavoro, dopo la manifestazione di volontà di anticipo espressa in costanza di lavoro col datore precedente, non si abbiano più i requisiti per l’anticipo (6 mesi di anzianità) che pertanto, col nuovo datore, verrebbe a cessare. Il decreto attuativo dovrebbe dare risposta a questo dubbio.

Le suddette quote di TFR anticipato, pur costituendo integrazione alla retribuzione, non sono conteggiate al fine della determinazione del reddito su cui commisurare il bonus 80 euro.

 

Per le ditte che occupino meno di 50 dipendenti e non intendano anticipare immediatamente il TFR, la norma prevede la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia, rilasciato da apposito Fondo costituito presso l’INPS, e in ultima istanza da garanzia dello Stato. A tale scopo le imprese verseranno al medesimo Fondo un contributo dello 0,2%.

Per le ditte che occupino un numero di dipendenti pari o superiore a 50, oppure inferiore a 50 e che non optino per l’accesso al credito, si applicano le disposizioni dell’art. 10 DLgs 252/2005(sulle quote di TFR anticipato ad integrazione della retribuzione, deducibilità parziale delle stesse ed esonero dal versamento al fondo di Garanzia).

 

Le modalità di attuazione della disposizione legislativa saranno definite con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2015.

 

BUONI PASTO

E’ previsto un aumento,dal 1° luglio 2015, della quota esente da tassazione dei “buoni pasto”, che passa dagli attuali 5,29 euro a 7 euro; tale agevolazione riguarda però i buoni pasto in formato elettronico, quelli cioè che sono costituiti da una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati , il cui valore è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente.

 

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL’IRAP (art. 1, commi 16-20)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, è prevista la deducibilità al 100% del costo del lavoro dipendente per le assunzioni a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP.

Per le ditte che non occupano dipendenti spetterà invece un credito di imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda.

 

ALIQUOTE FONDI PENSIONE E RIVALUTAZIONE TFR (art. 1, commi 621 - 623)

La legge di stabilità aumenta l’aliquota sia dei fondi pensione, sia della rivalutazione del TFR:

per i fondi pensione l’aliquota passa dall’11% al 20% (ricordiamo che per il 2014 l’aliquota, prevista dal DL 66/2014 convertito in L. 89/2014, era dell’11,5%);

l’aliquota della rivalutazione del TFR viene invece innalzata dall’11% al 17%.

È impossibile non rilevare come le disposizioni sull’anticipo del TFR in busta paga da un lato, e l’innalzamento dell’aliquota sui fondi pensione dall’altro, costituiscano un concreto disincentivo per la previdenza complementare.

 

PICCOLA MOBILITÀ (art. 1, comma 114)

La legge di stabilità 2015 pone fine alla situazione di incertezza circa il godimento degli sgravi contributivi da parte delle piccole aziende che hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nel corso del 2012. Dopo il blocco del riconoscimento dell’incentivo da parte dell’INPS, basato su un’interpretazione restrittiva delle norme contenute nella Legge di Stabilità 2014, la legge che regola la finanza pubblica per il nuovo anno finanzia con 35.550.000 euro gli sgravi contributivi destinati alle piccole imprese che hanno assunto lavoratori iscritti alle liste di mobilità fino al 31 dicembre 2012.

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (art. 1, commi 118-124)

Con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Tale esonero non spetta:

-      nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e

-      con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, il beneficio contributivo non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015.

 

SOPPRESSIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI ex legge 407/1990 (art. 1, comma 121)

La legge di stabilità 2015 elimina, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, comma 9, della legge 407/1990. Tale norma prevedeva a favore delle imprese artigiane il totale abbattimento dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi INAIL a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi e beneficiari del trattamento CIGS da almeno 24 mesi.

  • Data inserimento: 24.12.14