Il 25 maggio la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha diramato una lettera-circolare sull'Attestazione di idoneità di impianti di gas per utenze civili in esercizio sprovvisti di dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n° 37.
Oggetto della circolare sono gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas realizzati prima del 27.3.2008, così come definiti all'articolo 2, collima l, lettera g) del DM 37/08, per i quali i proprietari non sono provvisti di dichiarazione di conformità.
Per tali impianti il decreto prevede che la dichiarazione di conformità, se non reperibile, possa essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza resa o da tecnico abilitato iscritto ad albo o da responsabile tecnico di ditta installatrice.
Tenuto conto che il DM 37/08 non fornisce un preciso modello a cui attenersi per la redazione della «dichiarazione di rispondenza», a differenza di quanto fatto per la «dichiarazione di conformità» tramite gli Allegati I e II, al fine di rendere uniforme sul territorio nazionale la documentazione da acquisire ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi è stato predisposto un modello "dichiarazione di rispondenza" elaborato anche dopo uno studio con il Comitato Italiano Gas.
Tale modello verrà utilizzato in luogo del modello CERT.IMP 2008, di cui alla circolare P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008, solo nel caso di impianti a gas a servizio di utenze ad uso civile.
Resta inteso che, nel caso in cui l'impianto dovesse essere compreso nell'elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un professionista, iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 818/84.