Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

LETTERE DI COMPLIANCE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici inviati tardivamente

Le violazioni connesse alla tardiva fatturazione e invio dei corrispettivi giornalieri possono essere regolarizzate anche tramite le definizioni agevolate previste dalla Legge n. 197/2022, nell'ambito della c.d. "tregua fiscale" e, in particolare, a seconda della natura della violazione (formale o sostanziale), con la regolarizzazione delle violazioni formali o il ravvedimento speciale.

A tal proposito l’AdE sta inviando ai contribuenti una specifica comunicazione di anomalia (lettera di compliance) riferita al 2021 ed al 2022, evidenziando la possibilità di regolarizzare le violazioni, entro il prossimo 31.3.2023, utilizzando le sanatorie di cui sopra.

Il termine di regolarizzazione appena esposto (31.3.2023) potrebbe subire delle “proroghe” come annunciato nei giorni scorsi dalla stampa specializzata. Da ciò che si apprende da fonti governative, la data del 31 marzo potrebbe essere “spostata” al 30 giugno 2023 sia per la regolarizzazione degli errori formali che per il ravvedimento speciale.

Tardività relativa alle Fatture Elettroniche

Nelle comunicazioni di anomalia, con riferimento alle fatture, sono evidenziati:

1. il numero di fatture elettroniche "emesse in ritardo entro la fine del mese successivo".

           In tale fattispecie possono rientrare:

    • le fatture immediate effettivamente emesse in ritardo, ossia oltre 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione;
    • le fatture differite, ancorché regolarmente emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

N O T A   B E N E

Va infatti considerato che in caso di fattura differita l'utilizzo dello specifico codice TD24 quale Tipo documento è facoltativo e pertanto, qualora il contribuente abbia utilizzato il generico codice TD01, l'AdE non è in grado di identificare le fatture differite e segnala come tardive anche quelle regolarmente emesse entro il termine previsto.

In tali casi, posto che l'informazione fornita nella comunicazione riguarda esclusivamente il numero di fatture emesse in ritardo entro la fine del mese successivo, grava sul contribuente verificare se la violazione è stata o meno effettivamente commessa nonché se la violazione (eventuale) abbia o meno inciso sulla liquidazione dell'IVA.

2. le fatture elettroniche, con indicazione analitica di alcuni dati (tipo fattura / tipo documento / numero / data fattura / data di trasmissione, identificativo SDI) "emesse in ritardo oltre la fine del mese successivo".

Tale segnalazione evidenzia l’effettiva presenza di fatture, sia immediate, sia differite, emesse tardivamente.

Tardività relativa ai Corrispettivi

In questo caso, nelle comunicazioni di anomalia sono evidenziati dettagliatamente i dati relativi all'ID dell'invio, alla matricola del RT, alla data della rilevazione e a quella di trasmissione.

Anche in tale ipotesi è necessario verificare se la violazione ha inciso o meno sulla liquidazione dell'IVA, al fine di valutare l'opportunità / convenienza all'utilizzo delle sanatorie o, in subordine, il ricorso al Ravvedimento operoso.

Sanatoria delle irregolarità formali

Come confermato dall’Agenzia nella Cir.6/E del 20.03.2023, la violazione ha natura formale qualora

  • la fattura emessa tardivamente sia stata comunque inclusa nella liquidazione IVA del periodo di riferimento, con relativo versamento dell’imposta;
  • il corrispettivo non inviato / inviato tardivamente sia stato correttamente memorizzato e incluso nella liquidazione IVA del periodo di riferimento. 

Tali violazioni, se commesse fino al 31.10.2022, possono essere sanate tramite la regolarizzazione delle violazioni formali, con il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta da regolarizzare, entro il 31.3.2023 (unica soluzione o prima rata; seconda rata entro il 31.3.2024).

Irregolarità commesse prima dell’1.1.2021

Nonostante le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardino attualmente i tardivi invii effettuati negli anni 2021 e 2022, potrebbe accadere che, ad un controllo su tutti gli invii di fatture elettroniche effettuati nel 2019 (primo anno di applicazione della norma sulla fattura elettronica), risultino effettuati degli invii tardivi rispetto alla normativa in vigore.

Al fine di una corretta analisi sulle modalità di regolarizzazione delle eventuali violazioni (sanatoria irregolarità formali / ravvedimento speciale o ravvedimento operoso ordinario), è opportuno tener presente del particolare regime di non applicabilità delle sanzioni previsto dalla normativa e specificato nella circolare AdE 14/E 2019.

Nel citato documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate, ha affermato che, per le operazioni effettuate nel primo semestre del periodo d’imposta 2019le sanzioni per ritardata emissione di fattura:

  • non si applicano se la fattura è stata emessa, con le modalità elettroniche, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998);
  • si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.

Riduzione della sanzione

Secondo la circolare AdE la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni dell’80%, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, “si applica fino al 30 settembre 2019”.

La circolare evidenzia che:

  • sino al 30 giugno 2019 la disapplicazione/riduzione delle sanzioni era applicabile nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell’imposta (su base mensile o trimestrale);
  • l’estensione della riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019, per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile, si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.

Pertanto, si applicheranno le sanzioni per ritardata emissione di fattura, ridotte dell’80%, ai contribuenti che entro il 16 novembre 2019, hanno emesso fatture elettroniche (inviate a SDI):

  • per le operazioni del secondo trimestre 2019 (se trimestrali);
  • per le operazioni di settembre 2019 (se mensili).
  • Data inserimento: 27.03.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5771