Per tutto il 2017, si potrà ancora adottare il 35%, come soglia minima derivante da fonti energetiche rinnovabili, sulla base del fabbisogno energetico dell’edificio.
Il nuovo Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 244/2016) infatti, oltre a spostare le scadenze inerenti alla contabilizzazione del calore (articolo), rallenta anche l’entrata in vigore del target FER 50% previsto con il D.Lgs. 28/2011 (Allegato 3 - Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)
Riportiamo il comma 1 con le relative modifiche introdotte:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018.
Attenzione: Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Centri Storici e edifici sottoposti a vincolo:
Per gli edifici appartenenti ai centri storici l’obbligo è ridotto del 50%, mentre non sussistono obblighi per gli edifici sottoposti a vincolo storico e artistico, come prevede il D.Lgs. 28/2011.
Edifici pubblici
Gli obblighi sono incrementati del 10%.
Impossibilità tecnica
Il professionista dopo aver escluso l’applicabilità di tutte le soluzioni tecnologiche disponibili, per il conseguimento degli obblighi fissati dal D. Lgs. 28/2011, potrà derogare per “Impossibilità tecnica”, valida anche in caso di parziale raggiungimento dell’obbiettivo fissato.