E’ stata definitivamente posta la parola fine alla problematica sulla definizione del “Terzo Responsabile” introdotta dal DM 22/11/2012. Viene così risolto l’equivoco della formulazione del punto 52 dell’allegato A del D.lgs. 192/2005 che poteva lasciar pensare che si andasse verso una situazione discriminatoria per le piccole imprese del settore dell’impiantistica termoidraulica che per la loro forma giuridica, potevano veder contestati dei contratti di manutenzione degli impianti termici.
Ma facciamo un passo indietro. Il decreto DM 22/11/2012 è andato a modificare tutte le definizioni contenute nell'Allegato A del D.lgs. n. 192/2005, relativo al rendimento energetico nell'edilizia, per riallineare tutto il quadro legislativo alle indicazioni della Direttiva 2010/31/UE, a sua volta recepita lo scorso giugno con il DL 63/2013.
La definizione introdotta parlava di “persone giuridiche”, relativamente al terzo responsabile, di fatto rischiando di limitare alcune imprese a svolgere la loro attività.
Negli ultimi mesi si erano intrecciate diverse interrogazioni da parte di Confartigianato sia presso le sedi nazionali che in quelle regionali in merito alla mutata definizione di “Terzo Responsabile”. Tra queste anche quella condotta in ambito Regione Veneto sul DPR 74/2013, pubblicata nelle scorse settimane, che faceva presente il punto di vista della nostra Associazione secondo la quale anche le imprese individuali potessero assumere il ruolo di terzo responsabile e in risposta alla quale era stata anticipata l’intenzione del Legislatore di intervenire in modo da risolvere questa diatriba.
Con le modifiche introdotte in conversione in legge del Decreto "Destinazione Italia", è stato aggiunto il comma 7-bis all’articolo 1 che, chiarisce definitivamente che le imprese individuali possono continuare ad assumere il ruolo di “Terzo Responsabile” degli impianti termici.