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Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimento (MOCA): proroga di 120 giorni per la comunicazione alle ASL

E' stato riaperto il termine per comunicare alle ASL di competenza territoriale l'attività di produttore di MOCA

Nel Decreto Milleproroghe varato in via definitiva il 20 settembre, sono stati riaperti i termini per adeguarsi alla norma che disciplina i materiali e gli oggetti destinati alla conservazione e all’uso di prodotti alimentari, i cosiddetti Moca.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.220 del 21-09-2018 ed è entrato in vigore il 22 settembre 2018.

L’art. 8-bis prevede infatti una modifica al Decreto legislativo 10 febbraio 2017 nr. 29 in materia di Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA), nel dettaglio:

  1. All'articolo 6 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Nell’art. 6, comma 3 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017 nr. 29, era previsto (al comma 1) che per consentire l’effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 - gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicassero all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (leggasi dove si svolge attività di vendita al dettaglio). Il comma 3 stabilisce che gli operatori economici che già operano provvedono all’adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Grazie all’azione condotta in Parlamento da Confartigianato, le imprese avranno quindi 4 mesi per poter comunicare alle Asl competenti per territorio l’attività degli stabilimenti presenti ed evitare così le rigide sanzioni previste dalla legge del 2017.

Informazioni in merito a quanto sopra possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza: risponde Fanchin Giulia – tel. 0444/ 168463 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 01.10.18