Con il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018, l’INPS fornisce chiarimenti i in merito alla fruizione del congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 da parte di lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio in condizione di disabilità grave, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018.
In tale sentenza la Consulta dichiarato illegittimo l’articolo 24, comma 2, del “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere il familiare disabile.
Pertanto, tali periodi di congedo straordinario non rientrano nel computo dei sessanta giorni.
Va sottolineato, però, che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, ma soltanto quelli sopra indicati.