Meccanici e Affini: aperte le iscrizioni ai percorsi formativi organizzati dal Cesar per i nuovi ispettori di revisione veicoli di massa inferiore e/o superiore ai 35 q.li

Entrata in vigore la disciplina sanzionatoria per chi non rispetta la normativa sugli FGAS

IL NUOVO ISPETTORE DI REVISIONE
Come ormai noto, nel 2019, in base al nuovo accordo Stato-Regioni è cambiata la normativa che regola l’abilitazione al ruolo di ispettore di revisione per automobili e veicoli commerciali oltre le 3,5 tonnellate.

Infatti, per avviare un’attività di revisione in officine e centri specializzati, oggi, è necessario seguire un percorso formativo diviso in tre moduli e superare i relativi esami finali: CESAR, uno dei pochi Enti formativi accreditati del Veneto in tale ambito, è già da tempo al lavoro per offrire un catalogo di corsi di preparazione semplici e chiari le cui iscrizioni sono state appena aperte.

Di seguito riportiamo un quadro sintetico e riassuntivo contenente i principali cambiamenti introdotti da questo nuovo accordo Stato-Regioni per fornire alle imprese un’indicazione chiara e precisa su come procedere per avviare nuovi collaboratori all’attività di Ispettore o di aggiungere alle già acquisite competenze di responsabile tecnico di revisione quella relativa ai veicoli commerciali di massa complessiva superiore ai 35 q.li.

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALL’ACCORDO STATO-REGIONI?
La nascita della figura dell’Ispettore alla revisione, prevista espressamente nella Direttiva europea 2014/45, è l’elemento di maggiore novità.

Questa figura è molto più qualificante e gratificante rispetto all’addetto alle revisioni: nelle operazioni di controllo su auto e veicoli con massa maggiore alle 3,5 tonnellate il suo lavoro sarà sinonimo di garanzia, serietà e professionalità. Proprio per questo motivo, la formazione di accesso sarà completamente differente rispetto al passato.

QUAL È IL NUOVO PERCORSO DA SEGUIRE PER OTTENERE L’ABILITAZIONE?

Per esercitare l’attività di ispettore su veicoli con massa inferiore a 3,5t occorre essere in possesso di specifico diploma o laurea di carattere tecnico e aver maturato un documentato periodo di esperienza pratica nel settore. Grazie a questi requisiti è possibile frequentare i corsi e superare gli esami del modulo A e del modulo B, mentre per effettuare le revisioni sui veicoli commerciali con massa superiore a 3,5t occorre aggiungere altre 50 ore del modulo C.

Da 30 ore si passa a circa 300 ore totali di lezione per tutti e tre i moduli: la nuova formazione conterrà aspetti teorici e simulazioni pratiche e porterà all’iscrizione in un registro gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

COS’E’ CAMBIATO PER CHI SVOLGE GIÀ LE ATTIVITÀ DI REVISIONE? SARÀ NECESSARIO ADEGUARSI ALLE NORMATIVE E DOTARSI DI NUOVE MACCHINE? 
Per loro, sostanzialmente non cambia molto nell’immediato. Le persone già abilitate alla revisione dei veicoli con massa inferiore a 35 q.li, dovranno unicamente svolgere i corsi di aggiornamento alla scadenza del periodo biennale/triennale per mantenere la qualifica, esattamente come per i nuovi ispettori.

Se, invece, queste persone volessero essere abilitate anche all’attività di revisione dei veicoli con massa superiore a 3,5 t, dovranno frequentare il corso cosiddetto modulo C di 50 ore e superare il conseguente esame.

L’attività di revisione sarà improntata su prove certificate e su prove visive ma non è prevista una nuova dotazione di apparecchiature.

COSA CONSIGLIAMO AI TITOLARI CHE STANNO PER ASSUMERE O CHE HANNO APPRENDISTI NEL PROPRIO ORGANICO?
Puntare su nuovi giovani ispettori permetterà ai centri per la revisione di acquisire risorse con un’abilitazione che rimarrà invariata nel tempo. È importante ricordare che tecnicamente in ogni officina basta avere un ispettore, ma senza la sua presenza fisica viene meno la possibilità di effettuare le revisioni.

La nuova normativa non prevede più la figura del SOSTITUTO come la precedente, quindi, avere in officina un ispettore abilitato in più permetterà di svolgere le revisioni senza giorni di sosta o chiusura.

DISCIPLINA SANZIONATORIA SUGLI F-GAS IN VIGORE DALLO SCORSO 17 GENNAIO 2020
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative alla normativa F-Gas, segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale è stato recentemente pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra”. Tale provvedimento abroga sia il regolamento (CE) n. 842/2006" che il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 ed entrato in vigore lo scorso 17 gennaio 2020.

Nel testo del Decreto 163 viene definita la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Di seguito evidenziamo alcune delle situazioni che riguardano più da vicino la categoria con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas, rimandando comunque ad una attenta e approfondita lettura del provvedimento cliccando QUI  

 

L'articolo 7 punto 3, per esempio, dispone che le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore con esclusione dell’attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell’attestato previsto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. L'articolo 8 punto 1 stabilisce invece che le persone fisiche che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Altro punto prevede che I soggetti obbligati che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

Per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente. All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

  • Data inserimento: 29.01.20