MOCA – Analisi del regolamento quadro comunitario - 2^ parte

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

Prosegue analisi dei vari articoli più importanti il regolamento 1935/2004.

 Artt dal 9 al 12: autorizzazione nuove sostanze

Per quanto riguarda l’autorizzazione di nuove sostanze possiamo riassumere per punti i vari passaggi:

  • richiesta all’autorità competente dello stato membro; ricevuta entro 14gg dal ricevimento (Italia: Ministero della salute)
  • AC informa ed invia documentazione ad EFSA
  • EFSA informa gli SM e la Commissione e rende disponibile la richiesta
  • EFSA emette il suo parere entro 6 mesi dal ricevimento della richiesta al richiedente, SM, Commissione
  • EFSA rende pubblico il parere (senza dati sensibili)
  • la Commissione prepara una misura specifica recante l’autorizzazione della sostanza se il parere dell’EFSA è positivo.

 

 Art. 15 Etichettatura

I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con l’alimento al momento dell’immissione sul mercato sono accompagnati da:

  • la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari“ o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino) o il simbolo riprodotto nell'allegato II; b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato                                                                                       
  • il nome o la ragione sociale e,in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità;
  • un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale/oggetto;
  • dicitura o simbolo non obbligatori se uso inequivocabile.
  • informazioni visibili, leggibili, indelebili e scritte in un linguaggio di facile comprensione per il consumatore

 Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni appena elencate devono essere visibili su:

  • materiali, oggetti o loro imballaggi,
  • su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi,
  • su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti

Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni devono essere visibili sui documenti di accompagnamento o sui materiali oggetti o loro imballaggi, o su etichette.

 Art 16: Dichiarazione di Conformità (DoC)

 Le misure specifiche (art.5) prevedono che i materiali e gli oggetti cui essi si riferiscono devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.

Tale conformità deve essere dimostrata da una documentazione appropriata che deve essere disponibile su richiesta delle autorità competenti.

Secondo le norme europee la dichiarazione di conformità è obbligatoria per i materiali con norme specifiche quindi:

  • Plastiche
  • Cellulosa rigenerata
  • Ceramiche
  • Plastiche riciclate
  • Materiali attivi ed intelligenti
  • Gli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina importati dalla Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina (Reg. 284/2011/UE)

 

PER TUTTO IL RESTO VALGONO LE NORME NAZIONALI

Art. 17: Rintracciabilità

 

Definizione Art. 2 :

“Rintracciabilità” significa la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, trasformazione e distribuzione.

Deve essere garantita in tutte le fasi (per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità).

Le informazioni devono essere rese disponibili alle autorità competenti che lo richiedano.

In modo adeguato e secondo la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento usati nella loro lavorazione.

 

Informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza: risponde Fanchin Giulia – tel. 0444/ 168463 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

  • Data inserimento: 16.04.18