Con questa nota iniziamo ad analizzare gli articoli più importanti del regolamento 1935/2004.
Art. 1: Campo di applicazione
SI APPLICA ai materiali e agli oggetti compresi gli attivi e intelligenti allo stato di prodotti finiti:
a) che sono destinati ad essere messi a contatto con prodotti alimentari;
b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili
NON SI APPLICA:
a) ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;
b) a materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni (es. salsicce) o la frutta (es. film a base polisaccaridi, proteine, lipidi), che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
c) agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico
Art. 2 Definizioni
Si applicano le medesime definizioni del Reg.(CE) 178/2002.
Fatta eccezione:
“rintracciabilità” s’intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali o oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione;
“immissione sul mercato” s’intende la detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette.
Nuove definizioni
“Operatore economico”: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo;
“impresa”: ogni soggetto pubblico o privato, conoscenza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti;
“materiali e oggetti attivi” destinati a venire a contatto coni prodotti alimentari per prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi,
“materiali e oggetti intelligenti” destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente.
Art. 3 Requisiti generali
I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
Art.5 -Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti
La Commissione UE può prevedere misure specifiche o regole speciali:
1. per gruppi di materiali (es. plastiche, ceramiche, imballaggi attivi, adesivi, etc),
2. per combinazioni di tali materiali e oggetti,
3. per materiali e oggetti riciclati impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti.
Informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza: risponde Fanchin Giulia – tel. 0444/ 168463 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.