Il 10 febbraio 2017 è stato ultimato il “Decreto sanzionatorio MOCA” ovvero il Decreto Legislativo 29/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
Il Decreto Legislativo 29/2017 è stato pubblicato il 18 marzo 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 65, è strutturato su un totale di 15 articoli che definiscono 4 argomenti principali:
Il decreto MOCA pone le basi sanzionatorie relativamente al mancato rispetto dei requisiti previsti per le seguenti normative relative ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA):
Facendo un esempio le sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).
Inoltre l'articolo 6 del Decreto introduce il seguente obbligo per le aziende: "gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006". Si ricorda che la scadenza per la presentazione della comunicazione era il 31/07/2017.
Questo regolamento rappresenta quindi una forte evoluzione nel panorama dei MOCA in quanto vengono stabilite per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi previsti dai regolamenti UE.
Per quanto riguarda il campo di applicazione del regolamento possiamo riassumerlo nei seguenti punti:
ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti che sono destinati, che sono già o di cui si prevede ragionevolmente essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili; (Reg. CE 1935/2004);
ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE realizzati esclusivamente in materia plastica, sia stampati che rivestiti; (Reg. UE 10/2011);
ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, sia stampati che rivestiti; (Reg. UE 10/2011);
ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE multistrato e multimateriale tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, sia stampati che rivestiti; (Reg. UE 10/2011);
a strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di differenti tipi di materiali; (Reg. UE 10/2011);
ai materiali e agli oggetti in plastica e loro parti immessi sul mercato dell’UE realizzati con plastiche riciclate e destinati al contatto con gli alimenti; (Reg. CE 282/2008);
ai settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino a esclusione della produzione di sostanze di partenza; (Reg. CE 2023/2006);
ai materiali e agli oggetti attivi e intelligenti immessi sul mercato nella Comunità, dove per «materiali e oggetti attivi» si intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati (essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi). Mentre per «materiali e oggetti intelligenti» si intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente; (Reg. CE 450/2009);
ai materiali e agli oggetti in plastica e loro parti immessi sul mercato dell’UE (di cui al Reg. CE 1935/2004) destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze: 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere («BADGE» n. CAS 001675-54-3 e alcuni suoi derivati), bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere («BFDGE» n. CAS 039817-09-9), altri glicidil-eteri del novolac ( «NOGE»); (Reg. CE 1895/2005).
In sintesi gli obblighi per i produttori di MOCA
La conformità dei MOCA ai due regolamenti sopra citati impone alle aziende il rispetto di un insieme di adempimenti di PRODOTTO e di PROCESSO. I principali adempimenti che le aziende devono soddisfare per immettere sul mercato MOCA sono:
Reg. CE 1935/2004 e le disposizioni obbligatorie specifiche per i diversi materiali
Reg. CE 2023/06
Informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza: risponde Fanchin Giulia – tel. 0444/ 168463 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.