L’INPS con il Messaggio del 4 febbraio 2016 n. 494 fornisce chiarimenti in ordine al rapporto tra la dell’ indennità di disoccupazione NASPI e lo svolgimento di attività di lavoro accessorio (voucher).
L’istituto previdenziale ribadisce che la NASPI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dai voucher nel limite di € 3.000,00 l’anno.
Per le somme superiori detto limite deve applicarsi la ordinaria sulla compatibilità: pertanto i voucher saranno solo parzialmente cumulabili con l’indennità NASPI (che quindi subirà una riduzione). Al riguardo, inoltre, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, o se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivate da tale attività.
In pratica un lavoratore titolare di uno o più rapporti di lavoro accessorio che abbia raggiunto il limite dei 3000 euro, avrà un mese di tempo dalla domanda di NASPI per rendere la dichiarazione; similmente, un percettore di NASPI che intraprenda attività di lavoro accessorio avrà un mese di tempo dall’inizio del rapporto di lavoro per fare la comunicazione, naturalmente se sa già che percepirà più di € 3.000,00 (anche da parte di più committenti). Altrimenti, dovrà comunque avvisare tempestivamente l’INPS quando si configurerà il superamento della soglia dei 3.000,00 euro.
Nel caso di mancata comunicazione, la pena è la decadenza dall’indennità NASPI.
L’obbligo di comunicazione non sussiste nel caso di compensi di lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3000 euro annui.