NASPI – chiarimenti INPS in ordine alla compatibilità dell’indennità di disoccupazione con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, nonché sulle condizioni di permanenza del diritto di fruizione della stessa in caso di es

L'INPS, con le circolari n. 174 e n. 177, fornisce importanti chiarimenti in ordine alla fruizione dell'indennità di disoccupazione.

L’INPS con le circolari n. 174 del 23 novembre e n. 177 del 28 novembre ha fornito importanti precisazioni in ordine rispettivamente alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito (circ. 174) e sulle condizioni di fruibilità dell’indennità per i beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro (circ. 177).

 

  1. Compatibilità della NASPI con alcune tipologie di attività lavorativa e di reddito.

 

  • Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Ai sensi del T.U.I.R. le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono assimilate al reddito da lavoro dipendente se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.

Sebbene tali somme siano assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente, di fatto il soggetto titolare delle predette somme non presta un’effettiva attività lavorativa con correlativa retribuzione. L’INPS precisa che nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - le remunerazioni che ne derivano sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI. Il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Al contrario, nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) trova applicazione la disciplina della riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato, in quanto l’attività svolta da tali figure è considerata attività lavorativa. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.

In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

I premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto sono invece qualificati, ai fini T.U.I.R., come “redditi diversi”. Tali somme sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.

 

  • Compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali.

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alla NASpI gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale.

 

  • Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

È ammessa, in applicazione dell'art.10, comma 1, del D. Lgs. n.22 del 2015, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale (entro il limite di euro 4.800 e fermo restando l’obbligo, pena decadenza dalla NASpI, di comunicare il reddito all’INPS), con riduzione della prestazione NASPI nella misura (ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno) e secondo le modalità legislativamente previste. In tale caso però non si procede al riversamento alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della contribuzione relativa attività.

 

  • Compatibilità della indennità di disoccupazione con redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società

Nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di NASpI delle funzioni di amministratore, sindaco o revisore di società, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero;

 

  • Compatibilità della indennità di disoccupazione con redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali

Il beneficiario della NASpI titolare di soli redditi da capitale (non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o autonomo o di impresa individuale) derivanti dalla condizione di socio può percepire la prestazione per intero. È tale la situazione dei soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura

Nel caso in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Per i soci di società in nome collettivo e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva che è iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

 

L’INPS, inoltre, ha precisato che l’iscrizione ad Albi professionali e/o l’apertura di una partita IVA riferite al beneficiario NASpI non sono da sole sufficienti a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Sarà cura della struttura INPS territoriale, ove emerga l’apertura di una partita IVA o l’iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato.

 

L’Istituto, infine, ha precisato una serie di casi in cui è possibile riconoscere l’incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 22/2015 . Tale norma consente al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI di richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

 

  1. Condizioni che consentono di continuare la fruizione della NASPI in caso di espatrio o di soggiorno all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro

Con riferimento ai beneficiari di NASpI che espatriano o soggiornano all’estero per ricerca di un lavoro o per motivi diversi, l’INPS, a seguito di parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che:

 

  • in generale, la previsione legislativa di cui agli articoli 20 (obbligo di profilazione e patto di servizio) e 21 (decurtazione o decadenza dalla prestazione in caso di inosservanza degli obblighi da parte del beneficiario) del d.lgs. n. 150/2015 è idonea di per sé ad impedire un allontanamento per periodi di lunga durata. Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione; permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
  • nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale - definito dagli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 - che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia. Essi - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti – a seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione.
  • Data inserimento: 13.12.17