In base al Regolamento 1169/2011 a partire dal 13 dicembre 2016 gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, saranno tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione, o in etichetta.
Restano in ogni caso esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati, pizza da asporto ecc.).
Inoltre l’allegato V del Regolamento stabilisce quali siano le eccezioni, cioè i casi in cui la tabella nutrizionale non è obbligatoria ma solo facoltativa. Tra queste deroghe quella più significativa riguarda il punto 19: deroga per “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una circolare datata 16/11/2016 (in allegato), ha chiarito i casi di esenzione dalle disposizioni sulla etichettatura nutrizionale contenute nel Regolamento 1169/2011.
La circolare spiega alcuni aspetti del punto 19 che di seguito illustriamo in modo sintetico:
La deroga include tra gli alimenti preconfezionati anche gli alimenti prodotti e confezionati artigianalmente.
Si intende la cessione degli alimenti senza l’intervento di intermediari.
Comprende le quantità che fanno riferimento a una “microimpresa” definita dalla stessa Unione Europea, ovvero un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Mercato di riferimento che coincide con il territorio della provincia in cui si trova l’azienda e nel territorio delle province confinanti.
ATTENZIONE! AI FINI DELLA DEROGA DALL’OBBLIGO DI TABELLE NUTRIZIONALI QUESTE CONDIZIONI DEVONO ESSERE TUTTE PRESENTI