Ai fini Iva, il venire meno dell’ammontare imponibile di un’operazione a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, consente di rettificare la fattura precedentemente registrata per tenere conto della sopravvenuta inesigibilità. Con le modifiche apportate alla legge di Stabilità all’Art. 26 Dpr 633/1972 è cambiato il momento a partire dal quale può essere emessa la nota di variazione.
A partire dal 01 gennaio 2017 per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa ovvero, più precisamente:
Viene così superata la vigente versione dell’articolo 26 secondo la quale l’emissione della nota di variazione in diminuzione è subordinata alla conclusione infruttuosa di una procedura concorsuale o esecutiva.
A seguito di tali modifiche, si realizza una perfetta coincidenza dei presupposti per il recupero dell’IVA e la deduzione delle perdite su crediti.
Nel caso in cui il corrispettivo sia successivamente pagato, in tutto o in parte, il creditore dovrà emettere una nuova fattura scorporando all’importo incassato l’Iva.