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Nuova normativa che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari

Il Decreto Legge n. 1 del 24/1/2012 è stato definitivamente convertito nella Legge 27/3/2012 n. 27. L’art. 62 prevede una regolamentazione dei rapporti commerciali relativi alla fornitura di prodotti agricoli ed alimentari.

Il Decreto Legge n. 1 del 24/1/2012 è stato definitivamente convertito nella Legge 27/3/2012 n. 27 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24/3/2012).

L’art. 62 prevede una regolamentazione dei rapporti commerciali relativi alla fornitura di prodotti agricoli ed alimentari.

 La normativa mira a tutelare la produzione agroalimentare e le aziende rispetto alle pratiche commerciali scorrette soprattutto da parte della grande distribuzione organizzata e  si applica all'intera filiera agro-alimentare.

 Il provvedimento introduce delle nuove regole:

-       Obbligo di formalizzazione per iscritto  del contratto.

-       Fissazione dei termini di pagamento con le relative sanzioni.

-       Divieto di pratiche commerciali condotte in modo sleale.

  

Forma scritta e clausole obbligatorie

I contratti di fornitura devono venire stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Di fatto non saranno più ammessi gli accordi o ordini verbali.

 Tale regola non sussiste nella fase di vendita diretta al consumatore finale; non deve perciò essere applicata ad esempio da parte delle gelaterie, pasticcerie, panetterie, rosticcerie, pizza  taglio/asporto, macellerie etc, che effettuano la vendita diretta al consumatore finale.

 ● Divieto di pratiche commerciali scorrette

Nelle relazioni e transazioni commerciali tra operatori è vietato in particolare:

 -       imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali (non derivanti dal contratto medesimo) e retroattive

-       subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto del contratto

-       conseguire indebite prestazioni unilaterali e adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale

 ● Tempi  di pagamento

Per le tipologie che hanno per oggetto la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di

 -       30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i prodotti deteriorabili;

-       60 giorni per tutte le altre merci.

 Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, in tali casi il tasso legale di interesse è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali.

 Occorre precisare che per quanto riguarda i termini legali di pagamento le parti possono concordare un termine più breve ma non anche più lungo di quello definito per legge. Si tratta infatti di una NORMA IMPERATIVA che limita inderogabilmente, sotto questo profilo, l'autonomia negoziale (ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile).

 ● Prodotti o merci deteriorabili

Sono considerati prodotti o merci deteriorabili i:

 -       prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

-       prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

-       prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

-       tutti i tipi di latte.

● Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli obblighi:

 a)   relativi alla mancata stipula del contratto in forma scritta sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 20.000;

b)   relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.000.

c)   relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento sono puniti con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

 ● Controlli

Sull’applicazione di tale normativa la vigilanza e le sanzioni sono affidate alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) che amplia le proprie competenze alle pratiche commerciali scorrette tra imprese, con il potere di intervenire “d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato”

 ● Entrata in vigore

La disposizione normativa  del D.L. 1/2012 già entrata in vigore il 24 gennaio 2012 (confermata successivamente anche dalla  legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012)  è destinata ad esplicare la sua efficacia  decorsi 7 mesi dalla data del 24 marzo 2012 (data di pubblicazione in G.U. della legge di conversione richiamata).

 Data l’importanza e complessità della materia sarà organizzato a breve uno specifico seminario di approfondimento su tali temi rivolto alle aziende interessate.

  • Data inserimento: 12.04.12