- i Comuni dovranno convertire le vecchie autorizzazioni nelle nuove, mentre per le attività di nuova costituzione sarà necessario dimostrare immediatamente la rispondenza ai requisiti previsti dalle norme regionali.
- Ogni sede commerciale deve disporre di idonei locali "riservati" per il conferimento dell’incarico (o delega) dove poter esercitare l’attività commerciale con relativa esposizione dei prodotti "funebri".
- Nelle sedi commerciali non si possono esercitare le funzioni previste le per "case funebri" o per le "sale del commiato". Qualora quindi le attività commerciali e la casa funebri insistano nel medesimo edificio, si dovrà prevedere la loro separazione fisica ed ingressi autonomi.
- Ogni impresa deve nominare un Direttore Tecnico (può essere il legale rappresentate o il titolare) quale responsabile della conduzione dell’impresa.
- Il Direttore Tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri devono essere in possesso di specifici requisiti formativi.
- L’impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione.
- L’impresa funebre deve dimostrare la disponibilità continuativa di almeno quattro operatori funebri in possesso dei requisiti formativi obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione.
- Presso ogni sede commerciale dell’impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario.
Si allegano i provvedimenti di legge sopra citati.