Nuova normativa sulla produzione di pasta

Pubblicato in GU il DPR 5/3/2013 n. 41, revisione della normativa sulla produzione di paste alimentari

E’ stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del DPR 5 marzo 2013 n. 41, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. (ved. allegato)

 

Sintetizziamo le  modifiche più importanti rispetto alla precedete normativa (DPR 187 del 2001):

 

  1. È stato così chiarito che è consentita la miscelazione delle tre paste alimentari a denominazione tutelata (pasta di semola con pasta di semolato con pasta di semola integrale), che si configurano come paste speciali, fugando così ogni precedente dubbio a riguardo.
  2. E’ stata inserita nel provvedimento la lettera G della circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 168 del 2003 che prevede che i parametri analitici delle paste speciali si applichino esclusivamente alla materia prima di base impiegata, e non anche all’ingrediente aggiunto all’impasto (ad esempio le ceneri apportate dagli spinaci alla semola non vengono computate nel tenore massimo previsto per le paste di semola di grano duro).
  3. Per le paste all’uovo vi è l’adeguamento del tenore previsto per gli steroli e l’estratto etereo nelle uova, che vengono così conformati alle attuali caratteristiche analitiche degli ovoprodotti. Il valore minimo degli steroli è quindi pari a 2,50 grammi (il valore minimo in precedenza era 2,80 grammi), mentre il valore minimo dell’estratto etereo è pari a 0,130 grammi (il valore minimo in precedenza era 0,145 grammi).
  4. Sotto il profilo dei controlli, vi è ora la possibilità di identificare nei magazzini le materie prime ed i prodotti finiti non destinati al mercato nazionale con “modalità tali da rendere sempre possibile l’immediato e diretto controllo da parte degli organi di vigilanza”, in alternativa alla precedente ed unica modalità consistente nel riportare la scritta “materie prime e/o prodotti finiti non destinati al mercato nazionale, non più in linea con le nuove strutture produttive spesso dotate di magazzini automatizzati.
  5. Infine è eliminato il regime delle autorizzazioni alle esportazioni, che viene sostituito da una semplice comunicazione da effettuarsi secondo modalità di trasmissione di natura telematica, che verrà disciplinata con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle finanze da emanarsi sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto.
  • Data inserimento: 09.07.13