Domani 1° Luglio 2015 entra in vigore il "Durc On Line".
Fermo restando le informazioni contenute nei precedenti comunicazioni, l’ Inail con la Circolare n. 61 ha riassunto tutte le particolarità di questo nuovo servizio.
Nell’invitarvi a leggere detta circolare che alleghiamo, in particolare sintetizziamo di seguito quello che sarà il flusso operativo per poter espletare tutte le funzioni del durc on line (PUNTO 9 DELLA CIRCOLARE N.61 – RIEPILOGO FLUSSO OPERATIVO).
Il flusso operativo e le regole di gestione del servizio sono riassumibili come segue:
Nella scelta “Consultazione Regolarità” andrà inserito il codice fiscale del soggetto di cui si deve verificare la regolarità contributiva e dopo aver selezionato “Consulta Regolarità” il sistema proporrà alcune risposte (vedi nello specifico il citato punto 9).
La funzione “Richiesta Regolarità”, dopo aver inserito il codice fiscale da sottoporre a verifica e la pec alla quale sarà comunicato l’esito della verifica stessa, controllerà se è già pervenuta una richiesta di verifica regolarità (in tal caso il portale avvisa l’utente che è già presente una precedente richiesta e fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito), altrimenti procederà a prendere in carico la richiesta e attribuirà ad essa il relativo numero di protocollo.
La funzione “Lista Richieste” serve per poter controllare lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di ricerca.
Per acquisire l’esito della richiesta, l’utente deve selezionare la funzione “Lista Richieste” dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:
Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente il portale definisce l’esito della richiesta.
In caso di esito Regolare crea il documento in formato PDF non modificabile denominato “Durc On Line”.
In caso di esito Non Regolare, crea un documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato “verifica di regolarità contributiva”. L’utente riceve tramite pec l’avviso che è disponibile l’esito della verifica della regolarità contributiva per il codice fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta, che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo.