Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’aggiornamento delle FAQ relative alla nuova procedura telematica delle dimissioni, fornendo importanti chiarimenti in ordine alla decorrenza delle dimissioni e all’influenza della nuova procedura sui termini di preavviso.
Per quanto riguarda la data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modello telematico, il Ministero precisa che si tratta della data a partire dal quale il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare è quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. (FAQ n. 16)
Si ricorda che la nuova procedura telematica si applica alle dimissioni comunicate a decorrere dal 12 marzo 2016. Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dall’art 26 del D. Lgs. 150/2015 sono inefficaci.
Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni. La nuova procedura non influisce su tale obbligo; restano quindi ferme le disposizioni di legge e contrattuali in materia di preavviso (FAQ n. 17). Come specificato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 12 del 4 marzo 2016, il mancato rispetto del termine di preavviso non inficia l’efficacia delle dimissioni presentate online: esse restano valide ed il lavoratore è obbligato al risarcimento dell’eventuale danno subito dall’impresa per il mancato preavviso.
La procedura telematica non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione del periodo di preavviso.
Dopo la comunicazione delle dimissioni, le parti del rapporto di lavoro sono inoltre libere di raggiungere degli accordi modificativi del periodo di preavviso che spostino la data di decorrenza delle dimissioni (o della risoluzione consensuale).
Nei due casi sopra citati, sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di estinzione del rapporto di lavoro nel momento di invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente. (FAQ n. 22 e n. 23).
L’insorgenza della malattia durante il periodo di preavviso dopo l’invio della comunicazione telematica di dimissioni non incide sulla procedura. Il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà.
Anche in questo caso sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro in CO Veneto. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è comprovata dallo stato di malattia del primo. (FAQ n. 21)