L’art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 (decreto “semplificazioni”) ha previsto una nuova complessa disciplina per la presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore e per le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Ricordiamo che già con la Legge 92/2012 (Legge Fornero) era stato introdotto l’istituto della convalida delle dimissioni, che imponeva una specifica procedura quando il lavoratore presentava la lettere di dimissioni; ora la nuova normativa di fatto abroga la predetta disposizione, non prevede più la convalida e introduce importanti cambiamenti sia per quanto riguarda la modalità operativa (che diviene esclusivamente telematica), sia per quanto riguarda i soggetti abilitati alla gestione.
Campo di applicazione
La nuova disciplina si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore (dimissioni) e di risoluzione consensuale intervenuti a far data dal 12 marzo.
Restano esclusi invece il recesso durante il periodo di prova, il lavoro domestico, le dimissioni che richiedono la convalida della DTL (es. dimissioni delle lavoratrici durante la gravidanza o della lavoratrice/lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino).
Procedura
Dal punto di vista operativo, dal 12 marzo il lavoratore che intenda dimettersi dovrà accedere al sito del Ministero del Lavoro, dopo essersi procurato le credenziali necessarie (richiesta del PIN dispositivo presso l’INPS e registrazione sul portale ClicLavoro del Ministero), e compilare uno specifico modulo telematico, che sarà trasmesso dal sistema via PEC direttamente al datore di lavoro.
Allo stesso modo, nel caso in cui il lavoratore intenda revocare le proprie dimissioni, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, dovrà adottare il medesimo percorso.
Qualora il lavoratore non si attenga alla procedura prevista dalla norma le sue dimissioni, anche se comunicate per iscritto, saranno inefficaci, vale a dire come se non fossero mai state date, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro.
Soggetti abilitati alla comunicazione telematica
Oltre che autonomamente, il dipendente potrà procedere all’invio delle dimissioni avvalendosi dell’assistenza di “soggetti abilitati”: Patronati (ivi compresi quelli delle Associazioni datoriali), Ente Bilaterale, Associazioni sindacali, Commissioni di certificazione. In questo caso non sarà necessario il possesso delle credenziali sopra descritte.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto con circolare n. 12/2016 dello scorso 4 marzo a illustrare la procedura; in realtà lungi dal chiarirne i numerosi passaggi critici, ha lasciato ampi spazi di incertezza in merito ai quali si auspica intervengano le dovute precisazioni. Informiamo che per ulteriori chiarimenti potete contattare gli uffici di Confartigianato presenti nelle varie sedi che si occupano di lavoro e gestione del personale.