NUOVE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LAVORO SOMMERSO/IRREGOLARE: Decreto Legge 145/2013

Aumentate le sanzioni

NUOVE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LAVORO SOMMERSO/IRREGOLARE: Decreto Legge 145/2013

Aumentate le sanzioni

Il Decreto Legge 145/2013, entrato in vigore il 24/12/2013 ed in attesa di conversione, tra le altre disposizioni è intervenuto a rivedere l’importo delle somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare o gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (aumento del 30%), delle sanzioni previste per il lavoro sommerso ed irregolare (aumento del 30%) e per le violazioni in materia di orario di lavoro (sanzioni decuplicate).

Con lettera circolare il Ministero del Lavoro specifica che, per quanto riguarda le somme aggiuntive per revoca della sospensione dell’attività di impresa, le nuove disposizioni si applicano per le richieste effettuate dal 24 dicembre 2013 anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Invece in tema di sanzioni per lavoro sommerso o irregolare o violazioni dell’orario di lavoro, se le violazioni sono state poste in essere prima del 24 dicembre 2013, si applica la previgente disciplina (compresa la fattispecie della diffida); altrimenti, se sono state poste in essere dal 24 dicembre 2013, il verbale sarà notificato dopo la conversione in legge del DL 145/2013, per poter commisurare con certezza gli importi sanzionatori.

 

MAXISANZIONE PER LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE

Lavoro sommerso (“in nero” e mai regolarizzato):

da € 1.950 a € 15.600 per ciascun lavoratore più € 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;

 

Lavoro irregolare(“in nero”, poi regolarizzato):

da € 1.300 a € 10.400 per ciascun lavoratore più € 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare

La maxisanzione così ridefinita dal DL 145/2013 non può essere oggetto di diffida amministrativa, per cui il datore di lavoro non potrà accedere al pagamento della sanzione minima a fronte di un’immediata regolarizzazione. Sarà possibile invece, qualora si effettui il pagamento entro il termine, accedere alla sanzione ridotta (doppio del minimo o 1/3 del massimo: gli importi diventano pertanto rispettivamente di € 3.900 più € 65 di maggiorazione giornaliera per il lavoro sommerso, e di € 2.600 più € 13 giornalieri per il lavoro irregolare).

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

Le nuove somme aggiuntive da versare per la richiesta della revoca della sospensione dell’attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono:

€ 1.950 se la sospensione è derivata da lavoro irregolare

€ 3.250 se la sospensione è derivata da gravi e reiterate violazioni

Ricordiamo che, oltre al pagamento delle suddette somme aggiuntive, le altre condizioni da soddisfare per richiedere la revoca della sospensione sono:

 

-       Regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria (intendendosi non solo i meri adempimenti amministrativi di comunicazione dell’assunzione, registrazione sul LUL ecc…, ma anche rispetto della normativa sulla sicurezza, sorveglianza sanitaria se prevista….)

-       Ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia della tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

 

SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

Per le fattispecie riguardanti:

superamento del limite massimo dell’orario settimanale medio (48 ore)

mancata concessione del riposo settimanale (24 ore di riposo consecutivo ogni 7 giorni, da cumulare col riposo giornaliero, computabili come media in un periodo non superiore a 14 giorni)

le nuove sanzioni prevedono:

Da € 1.000 a € 7.500 fino a 5 lavoratori anche per un solo periodo di riferimento, o fino a due periodi di riferimento  anche per un solo lavoratore;

Da  € 4.000 a € 15.000 da sei a dieci lavoratori  anche per un solo periodo di riferimento, o da tre a quattro periodi di riferimento anche per un solo lavoratore;

Da € 10.000 a € 50.000 da 11 lavoratori in su anche per un solo periodo di riferimento, o da cinque periodi di riferimento in su anche per un solo lavoratore.

 

Invece per la seguente fattispecie, le sanzioni sono così determinate:

Mancata concessione del riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutivo ogni 24)

Da € 500 a € 1.500 fino a 5 lavoratori anche per un solo periodo di riferimento, o fino a due periodi di riferimento  anche per un solo lavoratore;

Da  € 3.000 a € 10.000 da sei a dieci lavoratori  anche per un solo periodo di riferimento, o da tre a quattro periodi di riferimento anche per un solo lavoratore;

Da € 9.000 a € 15.000 da 11 lavoratori in su anche per un solo periodo di riferimento, o da cinque periodi di riferimento in su anche per un solo lavoratore.

 

  • Data inserimento: 08.01.14