L’art. 7-quater, comma 19, D.L. n. 193/2016 ha introdotto modifiche in merito ai termini di versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap modificando l’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001
Con la modifica soprariportata dell’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001 è previsto che:
- il versamento del saldo IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche/società di persone/società semplici, va effettuato entro il 30 giugno (in precedenza, 16 giugno) dell’anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di liquidazione/trasformazione/scissione/fusione, le società di persone/società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- il versamento del saldo IRES/IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo IRES/IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2017.
È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%.
I termini di versamento che cadono alla data del 30 giugno e del 30 luglio rappresentano anche le scadenze entro cui deve essere effettuato il pagamento rispettivamente della prima e della seconda rata in caso di opzione per il pagamento rateale.
Si ricorda, inoltre, che le rate successive alla prima sono versate:
- al 16 di ogni mese, per i titolari di partita IVA;
- alla fine di ogni mese, per i non titolari di partita IVA.
È utile sottolineare che la modifica dell’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001 comporta oltre al differimento dei termini dei sopraelencati versamenti anche la modifica di quelli ad essi collegati, quali ad esempio il versamento delle imposte sostitutive, dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti, del diritto camerale annuale, ecc.
Il comma 20, art. 7-quater, D.L. n. 193/2016, ha apportato modifiche agli artt. 6, comma 1 e 7, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 542/1999 in riferimento al termine ultimo di versamento del saldo IVA con maggiorazione.
Per effetto delle modifiche sopra riportate, il saldo IVA va versato alternativamente:
- entro il 16 marzo di ciascun anno;
- entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.
Non sembra consentito il versamento entro il 30 luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% (sugli importi comprensivi dello 0,40% dovuto allo slittamento al 30 giugno) come accadeva sostanzialmente negli anni scorsi.