Come noto, in Veneto, il settore Trasporto persone è regolato del l’Accordo Regionale del 15 giugno 2012 che, sottoscritto a conclusione di una vicenda contrattuale più che decennale caratterizzata da un frequente aggiornamento delle modalità di copertura contrattuale di tale settore nonché delle attività di servizio urbano (servizi postali, autorimesse, espurgo pozzi e nettezza urbana, ecc.), ha dotato il settore di un autonomo contratto regionale, con proprie retribuzioni e parte normativa legata per certi istituti al CCNL Trasporto merci (2011). L’Accordo prevede inoltre che in caso di stipula di un Contratto Nazionale, sottoscritto dalle associazioni artigiane e da quelle sindacali, per uno dei settori compresi nella sfera di applicazione, le Parti regionali devono incontrarsi per operare l’armonizzazione dei due contratti (nazionale e regionale) entro 3 mesi dalla stipula del contratto nazionale.
Il 17 giugno 2019 Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con le OO.SS. nazionali il primo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) per le imprese artigiane esercenti attività di Noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
In data 13 settembre u.s., dopo numerosi incontri succedutisi in seguito alla sottoscrizione del CCNL, si è consumata la rottura del tavolo di trattativa per la sottoscrizione del nuovo CCRL per il settore trasporto persone.
Tale rottura ha comportato la mancata sottoscrizione in tempi utili del nuovo CCRL.
Per effetto di quanto sopra, con decorrenza da settembre 2019, per le imprese artigiane venete del settore noleggio autobus con conducente (cfr. trasporto persone con autobus e corriere in CCRL v.to 2012) trova integrale applicazione il CCNL 17 giugno 2019. Con la medesima decorrenza per tali imprese cessa l’applicazione dell’Accordo regionale 15 giugno 2012; pertanto, non potranno più applicare gli istituti normativi ed economici regolati dal citato accordo, ivi compreso l’accesso alla SPRAV. Uscendo dalla sfera di applicazione dell’Accordo regionale, le imprese del noleggio autobus rientrano nei c.d. settori non coperti (codice contratto EBAV AT) in quanto prive di specifica contrattazione di secondo livello.
Da settembre 2019, ai sensi dei vigenti Accordi Interconfederali, vengono inoltre conseguentemente a cessare i versamenti mensili delle quote di secondo livello EBAV definite dall’Accordo regionale 15 giugno 2012 (pari a € 5,55 carico azienda e € 1,95 carico dipendente).
Resta inteso che permane per tali imprese l’obbligo di versamento delle quote di 1° livello EBAV, della contribuzione FSBA e della contribuzione all’assistenza sanitaria integrativa veneta così come definito dagli accordi interconfederali in materia, nonché l’applicazione dei restanti accordi interconfederali veneti compresi quelli relativi al sistema sicurezza regionale COBIS.
Le imprese degli altri settori di servizio urbano/mobilità già rientranti nel campo di applicazione dell’Accordo regionale 15 giugno 2012 (e nei successivi verbali integrativi del 19 giugno 2012 e 8 ottobre 2012) e prive di contrattazione artigiana di settore continueranno ad applicare integralmente il citato Accordo regionale 15 giugno 2012. Tali aziende continueranno altresì a versare le quote di 1° e di 2° livello EBAV, la contribuzione FSBA e quella a SANI.IN.VENETO.
L’Ufficio Relazioni Sindacali e Contrattuali di Confartigianato Imprese Vicenza è a disposizione per ulteriori informazioni in merito all’applicazione del nuovo CCNL e dell’Accordo Regionale 15 giugno 2012.
In allegato il testo del nuovo CCNL Noleggio autobus con conducente.