Nuovo Codice Contratti Pubblici. Dall'ANAC indicazioni sul periodo transitorio

L'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.04.2016

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 (il nuovo “Codice” dei Contratti Pubblici), l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall'abrogato D.lgs. 163/2006, all'operatività di alcune norme introdotte dal D.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice.

Con un comunicato datato 11 maggio 2016, il Presidente dell'ANAC evidenzia che le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del D.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente.

Per l'ANAC, inoltre, devono applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:

  1. Affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.
  2. Procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del D.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
  3. Procedure negoziate per i contratti di cui all'allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del D.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;
  4. Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
  5. Adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.

Per gli altri punti esaminati dall’Autorità (acquisizione del Codice Identificativo della Gara CIG e obblighi di comunicazione nei confronti dell’Osservatorio) e per maggiori approfondimenti si rimanda al sito dell’ANAC: http://www.anticorruzione.it

  • Data inserimento: 16.05.16