Ben pochi lo sanno ma il prossimo 4 luglio entrerà in vigore il Regolamento Europeo che impone l’obbligo di formazione per gli installatori e i manutentori degli impianti di condizionamento: il regolamento CE 303/2008, attuativo del Regolamento CE 842/2006, relativo ai “requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenente taluni gas fluorurati ad effetti serra”.
In buona sostanza è previsto che per le attività di installazione, manutenzione o riparazione, le imprese debbano dotarsi di un certificato e soddisfino le condizioni minime del regolamento (CE) n. 303 /2008 impiegando personale certificato e che lo stesso abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgere le attività. Purtroppo ad oggi, complici forse altri fronti di intervento su cui si trova impegnato il Ministero dell’Ambiente, come ad esempio il conto energia e il sistri, non sono ancora stati emanati i decreti attuativi per stabilire un percorso formativo e designare gli organismi di certificazione in Italia per il rilascio dei certificati.
Ad ogni modo, sebbene la normativa italiana, con il DM 37/08 abbia di fatto già regolato l’attività dei “frigoristi” (lettera c), l’obbligo comunitario impone un riconoscimento specifico per operare con i gas fluorati. Le certificazioni acquisite in stati esteri saranno valide per il mutuo riconoscimento, ma non esisterà alcuna specifica nel mercato italiano se non quanto prescritto dal DM 37/08, fino alla emanazione del nuovo specifico decreto.
Infatti durante un periodo transitorio, che però non potrà andare oltre il 4 luglio 2011 possono essere applicati sistemi di certificazione provvisoria dal Ministero, sui quali però non si applica il riconoscimento negli altri stati membri dell'Unione Europea.
Il regolamento 842/2006/CE è un atto comunitario di portata generale e quindi obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri al pari di una legge nazionale. Tuttavia, al fine di dare attuazione all'articolo 5, dovrà essere emanato un Decreto del Presidente della Repubblica; il decreto dovrà in particolare disciplinare le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/valutazione e per il conseguimento della certificazione. Pertanto solo dopo l'entrata in vigore del Decreto e la designazione degli organismi di certificazione, sarà possibile ottenere la certificazione prevista dal Regolamento (CE) n.842/2006.
La situazione però impone una riflessione. Infatti, proprio in ragione del mutuo riconoscimento, poteremmo trovare in futuro aziende straniere che opereranno la manutenzione e l’installazione in Italia, mentre, non essendoci un certificato in Italia l’inverso per le nostre imprese risulta impossibile, a meno di farsi certificare in altro stato europeo.
Ma torniamo indietro e vediamo da dove tutto ha inizio. Tutto parte dalla necessità di preservare l’ambiente dai danni che potrebbe causare l’uso improprio o maldestro di certi gas, ovvero i gas fluorati.
Come si sa, questi refrigeranti, anche detti F-gas, sono quanto resta della nutrita schiera degli idrocarburi alogenati contenenti Cloro o Bromo e Fluoro.
Eliminati per effetto del Protocollo di Montreal, i gas completamente alogenati, i CFC (i.e. R-11 ed R-12), furono consentiti in un primo momento gli HCFC (come R-22), alogenati parzialmente alogenati, i quali comunque sono in via di sostituzione per effetto del bando dal 31 dicembre del 2009 secondo il regolamento europeo 2037/2000, recepito dalla legislazione italiana con il d.p.r. 147 del 15 febbraio 2006.
Secondo alcune fonti è ancora controversa l'attendibilità delle prove scientifiche che identificano i freon come agenti responsabili dell'assottigliamento dello strato di ozono. Ad esempio, il premio Nobel Kary Mullis esprime qualche dubbio sul fatto che la messa al bando dei freon abbia stranamente coinciso con la scadenza del brevetto che li copriva, mentre i nuovi ritrovati chimici adottati al posto dei freon sono ancora oggi coperti da brevetto in USA.
Ad ogni modo il Parlamento europeo ha emanato delle disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra riducendo le emissioni di gas fluorurati con il Regolamento CE 842 del 17 maggio 2006.
In particolare il Regolamento stabilisce che ciascuno degli Stati membri abbia l’obbligo di istituire un sistema di certificazione per le imprese e per il personale tale da garantire il possesso delle competenze e conoscenze necessarie a operare in sicurezza (prevenzione delle emissioni e recupero degli F-Gas). Il sistema di certificazione prevede quindi la designazione di appositi organismi di valutazione e certificazione per l’effettuazione delle prove di esame (teoriche e pratiche) e il rilascio dei certificati attestanti il superamento dell’esame. Il termine per provvedere a stabilire questo sistema di certificazione era fissato il 4 luglio 2009.
Nel frattempo, la Commissione Europea ha stabilito con successivi regolamenti (303/2008, 304/2008, 305/2008 e 306/2008) le modalità di attuazione, che definiscono in dettaglio i temi e le disposizioni del Regolamento 842/2006, spostando con un transitorio di fatto l’asticella del termine per la realizzazione al 4 luglio 2011.
In particolare quello che interessa direttamente gli installatori è il Regolamento 303/2008 che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
L’esame per l’ottenimento della certificazione richiede, ovviamente, il possesso di conoscenze teoriche e abilità pratiche commisurate alla categoria che si intende conseguire.
Infatti in questo documento vengono definiti installazione e manutenzione e vengono stabilite 4 categorie di certificazione.
Come si diceva, a livello nazionale è difficile pensare che l’entrata in vigore del decreto sia vicina. Nel frattempo è difficile immaginare, visto che la materia è ricompresa all’interno degli ambiti di applicazione del DM 37/08, che fino all’emanazione di un provvedimento specifico del Ministero possano esserci contestazioni sui requisiti tecnico professionali definiti alla lettera c) del DM 37/08, i quali varranno probabilmente anche in un breve periodo transitorio successivo al DPR di attuazione del Regolamento 303/2008 per poter permettere alle imprese e ai loro addetti di frequentare i corsi e sostenere gli esami.
Il 4 luglio però vicino e non ci sono nemmeno i certificati provvisori che, a norma dell’articolo 6 del Regolamento 303/2008, avrebbero potuto essere rilasciati da parte dell’autorità competente nazionale alle imprese in possesso dei requisiti tecnici e professionali e al personale addetto in possesso dell’esperienza professionale comprovata dalla qualifica contrattuale.
Restano quindi da vedere cosa succederà nei prossimi mesi e se ci saranno eventuali modifiche introducibili nel DM 37/08. Infatti la certificazione del regolamento 303 non risulta una semplice verifica dei requisiti di competenza, ma richiede un percorso formativo e un esame. Di converso il DM 37/08 non prevede alcuna certificazione per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.