A seguito di varie segnalazioni che ci sono giunte in merito alla messa in commercio (per rispondere a nuove tendenze di consumo) di prodotti di panificazione contenenti carbone vegetale, abbiamo ritenuto opportuno svolgere degli approfondimenti tecnico-giuridici in materia, al fine di dare indicazioni più precise sulla utilizzazione dell’ingrediente carbone vegetale.
Il carbone vegetale, essendo sostanza organica naturale e non rilasciando pertanto sostanze di natura tossicologica, è stato ritenuto sicuro dal Ministero della Salute che lo ha ammesso come integratore alimentare.
La normativa europea sugli additivi, aromi ed enzimi (Reg. UE 1333/2008 e Reg. UE 1129/2011) ritiene il carbone vegetale un colorante (E 153) e ne disciplina l’utilizzo ammettendolo soltanto in alcuni prodotti alimentari. Per i prodotti da forno la normativa prevede che in tutti i vari tipi di pane, sia per forma (panino, pagnotta, rosetta, michetta, filone etc.) che per varietà di ingredienti aggiunti (pane all’olio, pane al latte, pane al sesamo etc.), il carbone vegetale non possa essere utilizzato.
Mentre per tutti gli altri prodotti definiti dalla normativa come “prodotti da forno fini” (quelli considerati come sostitutivi del pane, ad es. grissini, crackers, taralli, friselle etc.) l’utilizzo del carbone vegetale è ammesso, a condizione però che vi sia una necessità tecnologica del loro impiego e con utilizzo proporzionato al raggiungimento della finalità di colorante naturale. In tal caso l’aliquota IVA da applicare sarà del 10%.
Per ogni approfondimento rif. Valentina Saccarola, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)