PATENTE A CREDITI - Decurtazione immediata dei crediti per utilizzo manodopera irregolare

Riprendiamo le novità sulla Patente a Crediti per segnalare che una recente informativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Nota 609 del 22 gennaio 2026 alle proprie strutture periferiche) indica come le strutture stesse debbano comportarsi nella redazione corretta dei verbali di accertamento delle violazioni.

La nota riassume le recenti  modifiche intervenute alla normativa in tema di Patente a Crediti e indica che "le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008".

La nota prosegue specificando che, a partire dal gennaio 2026, le violazioni saranno verbalizzate secondo le nuove regole e, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che "ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”.

Ricordiamo che le nuove tabelle per la decurtazione dei punti dalla Patente a Crediti prevedono la perdita di 5 punti per ogni lavoratore irregolare accertato in cantiere. Pertanto l'erogazione della sanzione per 3 o più lavoratori irregolari in cantiere potrebbe comportare la perdita di almeno 15 punti e di conseguenza la sospensione della patente a crediti (per patenti che partono da 30 punti), il che comporta l'impossibilità dell'impresa a lavorare per un certo periodo.

La nota ricorda anche che, per tali violazioni, "non troverà applicazione la disposizione, contenuta al comma 6, ultimo periodo, dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo la quale “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello
ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive."

 

  • Data inserimento: 11.02.26