Patente a Crediti - Riconoscimento dei crediti aggiuntivi - Nota Ispettorato del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 288/2025 (v. allegato) ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento dei crediti aggiuntivi volti ad incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti.

Come noto, infatti, a partire dal 10 luglio è operativo il nuovo Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’interno del quale sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della patente a crediti, tra le quali la richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi di cui al DM n. 132/2024.

A tale riguardo, va tuttavia evidenziato che in questa prima fase il riconoscimento deicrediti aggiuntivi, che vanno ad aggiungersi ai 30 di partenza, è limitato alle fattispecie di seguito descritte.

1-Anzianità di iscrizione CCIAA

Per tale ipotesi sono riconosciuti:

  • 3 crediti per iscrizione da 5 a 10 anni;
  • 5 crediti per iscrizione da 11 a 15 anni;
  • 8 crediti per iscrizione da 16 a 20 anni;
  • 10 crediti per iscrizione da oltre 20

Rispetto a tale casistica, l’Ispettorato chiarisce che il numero dei crediti è incrementale e non cumulabile: il passaggio da una fascia di anzianità alla successiva comporta, quindi, il riconoscimento dei crediti corrispondente alla fascia superiore.

A titolo esemplificativo, ad un’impresa iscritta da 10 in CCIAA verranno riconosciuti 3 crediti e, l’anno successivo, ovvero al momento dell’undicesimo anno di iscrizione, tali crediti diventeranno complessivamente 5.

Con riferimento alle modalità di accreditamento, inoltre, la nota dell’Ispettorato evidenzia che per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi iscritti in Camera di Commercio, il dato verrà preso automaticamente dalle relative banche dati.

A tal fine, si ricorda che per tutti coloro che alla data del 10 luglio avevano già richiesto la patente i crediti relativi all’anzianità aziendale sono stati riconosciuti in automatico dalla notte della stessa data

 

 

2-Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro certificato

In tale ipotesi, per la quale sono riconosciuti 5 crediti, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo anche la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).

 Il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà, inoltre, la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della stessa, inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

 

3-Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza asseverato

Per tale fattispecie, che consente il riconoscimento di 4 crediti, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare l’asseverazione MOG con indicazione della data di inizio e fine validità (di norma triennale).

Anche in tal caso, il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà la possibilità, fin da un mese prima dalla scadenza, di aggiornare la dichiarazione sul possesso dell’asseverazione inserendo il nuovo certificato con il relativo arco temporale di validità.

 

4-Possesso della certificazione SOA di classifica I o II

Il possesso di tali certificazioni consente il riconoscimento di 1 credito, per la SOA di classifica I, o di 2 crediti, per la SOA di classifica II.

Rispetto a tale ipotesi, l’Ispettorato chiarisce che ai fini della richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi si farà riferimento esclusivamente alla classifica. 

Pertanto,     il       rappresentante   legale, o un suo   delegato,      dovrà         allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità e con possibilità di aggiornare la dichiarazione inserendo il nuovo attestato.

 

5-Consulenza e monitoraggio da parte degli Organismi Paritetici

Tale ipotesi, per la quale sono previsti 2 crediti, si riferisce a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero alla possibilità per gli Organismi Paritetici di rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei MOG. In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione l’attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

 

La nota dell’Ispettorato fornisce, inoltre, indicazioni riguardo la corretta gestione dei crediti aggiuntivi, in particolare nelle ipotesi di:

  • sospensione di validità del requisito (SGSL certificato; MOG asseverato; SOA): sarà onere dell’impresa, per il tramite del legale rappresentante o di un suo delegato, contattare un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per la
  • sottrazione dei relativi crediti per il periodo di sospensione, esibendo il relativo provvedimento;
  • rettifica: può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, ovvero prima della mezzanotte.

Nel caso in cui la rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro, che provvederà ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile.

La richiesta di rettifica, a firma del responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della patente e la relativa motivazione (errore nell’indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.);

sottrazione dei crediti aggiuntivi: qualora durante l’attività ispettiva emerga il mancato possesso di uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre l’invalidazione degli stessi, indicando nel verbale di primo accesso o in un eventuale verbale interlocutorio le motivazioni della proposta di invalidazione del requisito. La conferma di sottrazione del punteggio sarà comunicata al rappresentante legale

 

 

 

  • Data inserimento: 18.07.25