Le ultime sentenze della Corte di Cassazione, tra le altre quella prodotta dalla Quarta Sezione del 12 dicembre 2013, n. 27812, hanno chiarito la portata del D.L. n. 76, entrato in vigore il 28 giugno 2013. Da quel momento, infatti, ai fini della concessione della pensione di inabilità è da considerare solo il reddito personale dell’invalido. Al contrario cessa l’obbligo di sommare anche il reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. Lo stesso Decreto, secondo l’interpretazione della Corte, stabilisce che la disposizione si applica anche alle domande di pensione di inabilità per le quali non sia intervenuto un provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data del 28 giugno 2013, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Alla base di questa intepretazione sta il dettato dell’art. 10, comma 5 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, che interpretato alla luce dell’art. 14-septies del D.L 30 dicembre 1979, n. 663, stabilisce che "Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte".