L’INPS, con circolare n. 16 del 1.02.13, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e convalidate dal Ministero dell’economia e finanze, ha rettificato la propria posizione in merito alla validità delle deroghe all’innalzamento dei requisiti di contribuzione, previste dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503/92.
Si ricorda che in base alle deroghe suddette il requisito di assicurazione e contribuzione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia è di 15 anni, pari a 780 contributi settimanali, per:
- i soggetti che lo abbiano maturato entro il 31 dicembre 1992;
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31 dicembre 1992;
- i lavoratori dipendenti che al momento del pensionamento abbiano 25 anni di assicurazione e 10 anni di lavoro per periodi inferiori a 52 settimane.
Riguardo agli autorizzati ai versamenti volontari si ricorda che, in presenza delle condizioni previste, detti soggetti possono essere rientrati o rientrare ancora nella salvaguardia stabilita dal comma 14, dell’articolo 24, della riforma Monti o da norme successive; non vi sono motivi, infatti, per ritenere superflua l’applicazione della stessa, atteso che mentre la conferma delle deroghe in questione riguarda soltanto il requisito di contribuzione, le norme di salvaguardia riguardano anche il requisito anagrafico, salvo l’adeguamento alla speranza di vita e ferma restando l’applicazione della finestra.
Pertanto, i singoli casi dovranno essere valutati al fine di individuare quale sia la decorrenza più favorevole e procedere ai conseguenti adempimenti. È del tutto evidente che, in ogni caso, qualora, pur avendo effettuato gli adempimenti necessari, tali soggetti non rientrassero nei limiti numerici previsti, potranno avvalersi del normale accesso a pensionamento con le nuove età pensionabili ed il vecchio requisito di contribuzione.