L’INPS ha predisposto un vademecum contenente le istruzioni essenziali per gli adempimenti necessari all’utilizzo delle nuove prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’art. 54 bis del D.L n. 50/2017, nonché chiarimenti in ordine all’utilizzo dei vecchi voucher nel corso del 2017.
In primo luogo l’Istituto evidenzia che i limiti economici previsti per i vecchi voucher possono coesistere con quelli stabiliti per le nuove prestazioni occasionali. Pertanto, uno stesso lavoratore può ricevere, nell’anno civile, fino a 7.000 euro con i voucher e fino a 5.000 euro con il lavoro occasionale e altrettanto vale, ovviamente per i limiti economici stabiliti per l’utilizzatore.
Per quanto riguarda il pagamento della prestazione lavorativa i due sistemi di registrazione (vecchi voucher e nuove prestazioni occasionali) cambiano profondamente e con essi anche le modalità di corresponsione del compenso al lavoratore che, con la nuova procedura, non riceve più la INPS card con la quale riscuoteva quanto dovutogli.
Con la nuova procedura, all’atto della registrazione il prestatore deve comunicare il proprio IBAN su cui riceverà, direttamente dall’INPS, i compensi per le prestazioni lavorative che ha reso. In mancanza di tale indicazione l’INPS provvederà ad un bonifico domiciliato che il lavoratore potrà riscuotere presso gli uffici postali del territorio nazionale, al costo di € 2,60 a suo carico.
La provvista fondi deve essere alimentata dall’utilizzatore che ha a disposizione due modalità di pagamento:
- il mod. F24
- la procedura telematica PagoPa
Il pagamento non è, però, sufficiente per utilizzare le prestazioni lavorative: occorre che gli importi versati siano accreditati e visibili nel “portafoglio” dell’utilizzatore.
I tempi non sono velocissimi (e questo appare sinceramente in contrasto con le necessità occasionali della prestazione). L’INPS avverte che per le somme versate tramite F24 sono necessari almeno sette giorni bancabili, mentre in caso di pagamenti effettuati tramite PagoPa i tempi sono variabili e le somme versate possono confluire nel portafoglio dell’utilizzatore in tempo reale, oppure possono servire alcuni giorni.
Quando le somme disponibili risultano visualizzabili nella procedura si può procedere con l’inserimento delle prestazioni, in via preventiva in caso di PrestO o a consuntivo per l’utilizzatore che ha usufruito del Libretto famiglia.
Si ricorda, infatti, che in caso di contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore deve effettuare la dichiarazione almeno 60 minuti prima della prestazione, comunicando tutti i dati necessari richiesti dalla legge e recepiti dalla procedura. Una volta inserita, la prestazione non può più essere modificata e solo in caso di mancato svolgimento è consentito revocarla entro il termine perentorio del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Come precisa la Guida, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.
L’utilizzatore del Libretto Famiglia comunica all’INPS l’avvenuta prestazione entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata resa L’inosservanza di questo termine comporta che la prestazione sia retribuita il mese successivo.