Con la modifica dell’art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili.
E’ stata inoltre eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).