La regola tecnica si pone l’obiettivo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m² e alle relative attività affidatarie.
Le attività sopra richiamate sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree esterne;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni della regola tecnica si applicano agli interporti e alle relative attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore di questo decreto (il 16/08/2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
In allegato il decreto del Ministero dell’interno 18/07/2014 incluso della regola tecnica.