La regola tecnica si pone l’obiettivo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².
Le attività sopra richiamate sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni della regola tecnica si applicano alle aerostazioni di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore di questo decreto (il 16/08/2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall’ intervento.
In allegato il decreto del Ministero dell’interno 17/07/2014 incluso della regola tecnica.