Prevenzione incendi – semplificazione dei procedimenti

Pubblicato il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale del vigili del fuoco.

Nell’ambito del regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato 1, e le attività sottoposte a tali controlli si distinguono nelle categorie A,B e C, come riportate nell’allegato stesso.

Sono esclusi dall’ambito del regolamento le attività a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione di cui del rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 del dlgs 17/08/1999, n. 334 (*).

Con decreto del ministero dell’Interno, verranno disciplinate le modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione e con altro decreto ministeriale verranno stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Fino all’adozione dei decreti ministeriali si applicando le disposizioni previgenti, ovvero il decreto ministeriale 04/05/1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Inoltre, fino all’adozione del decreto ministeriale sopra citato, all’istanza presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui Allegato I (riportato in allegato), sono allegati:

a)      dichiarazione di conformità (art. 7 del dm 22/01/2008, n. 37)

b)      dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi e il rispettodegli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività anche per coloro che non sono soggetti alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (riportati di seguito)

c)      una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo Albo professionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito.

 (*) Dlgs 17/08/1999, n. 334 – articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanza pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato 1 (data la corposità dell’allegato si evita di trascriverlo)

……

 

Dlgs 17/08/1999, n. 334 – articolo 8 – rapporto di sicurezza

1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

 

Scadenze

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data del 22/09/2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 06/10/2012.

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti al 23/09/2011 ed in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, alla scadenza dello stesso devono espletare gli adempimenti prescritticon le modalità previste nel regolamento all’articolo riferito all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (di seguito riportato).

Gli enti e i privati responsabili delle attività con i numeri 6,7,8,64,71,72, e 77 dell’Allegato I, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a)      entro il 23/09/2017 per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b)      entro il 23/09/2019 per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il  1° gennaio 1988 ed il 31/12/1999;

c)      entro il 23/09/2021 per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il  1° gennaio 2000 ed il 23/09/2011;

Valutazione dei progetti

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato 1, categorie B e C, sono tenuti a richiedere al Comando dei vigili del fuoco l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzione nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro 30 giorni può richiedere documentazione integrativa, ed entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa, si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici della prevenzione incendi.

Nel caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste, ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate

Controlli di prevenzione incendi

Per le attività di cui all’Allegato 1, l’istanza di cui al comma 2, dell’articolo 16 del dlgs 08/03/2006, n. 139 (**) (istanza per il certificato di prevenzione incendi) è presentata al Comando dei vigili del fuoco, prima dell’esercizio dell’attività, mediante SCIA, corredata dell’apposita documentazione. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

(**) Dlgs n. 139 del 08/03/2006 – art. 16 – comma 2 – certificato di prevenzione incendi

2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

Attività di cui all’Allegato 1, categoria A e B

Per le attività di cui all’Allegato 1, categoria A e B, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza sopra citata, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti antincendio. Entro i 60 giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro 45 giorni.

Fasi

1)      Presentazione dell’istanza per rilascio del certificato di prevenzione incendi, prima dell’esercizio dell’attività, mediante SCIA

2)      Entro 30 giorni il Comando dei vigili del fuoco può richiedere documentazione integrativa

3)      Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Il Comando nello stesso periodo effettua controlli, attraverso viste tecniche. Nel caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti per l’esercizio delle attività previste dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività

4)       Entro 45 giorni dal divieto, l’interessato può conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri di prevenzione incendi. In questo caso il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica

Nulla osta di fattibilità sono previsti per queste due categorie, che possono richiedere al Comando l’effettuazione l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità.

Attività di cui all’Allegato 1, categoria C

Fasi

Per le attività di cui all’Allegato 1, categoria C, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza sopra citata, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti antincendio. Entro i 60 giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro 45 giorni. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività, in caso di esito positivo, il Comando, rilascia il certificato di prevenzione incendi

1)      Presentazione dell’istanza per rilascio del certificato di prevenzione incendi, prima dell’esercizio dell’attività, mediante SCIA

2)      Entro 30 giorni il Comando dei vigili del fuoco può richiedere documentazione integrativa

3)      Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Il Comando nello stesso periodo effettua controlli, attraverso viste tecniche. Nel caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti per l’esercizio delle attività previste dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività

4)       Entro 45 giorni dal divieto, l’interessato può conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri di prevenzione incendi. In questo caso il Comando, entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi

Qualora il sopraluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti

In ogni caso rimane ferma l’acquisizione delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato 1 alla normativa di prevenzione incendi, come previsto dal comma 4 dell’art 16 del dlgs 08/03/2006, n. 139

Dlgs n. 139 del 08/03/2006 – art. 16 – comma 4 – certificato di prevenzione incendi

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità, devono espletare gli adempimenti come previsto all’articolo 4 del regolamento, ovvero mediante SCIA.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, che ogni 5 anni, il titolare dell’attività di cui all’Allegato 1 è tenuto ad inviare al Comando dei Vigili del fuoco, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dall’apposita documentazione, da disciplinare con apposito decreto ministeriale. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Per le attività di cui ai numeri 6,7,8,64,71,72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni.

Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività anche per coloro che non sono soggetti alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

Gli enti e i privati responsabili di attività ricomprese nell’Allegato 1, di cui sopra, ma non soggetti al dlgs 81/2008 (normativa sulla sicurezza nel lavoro), hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto di rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché di assicurare un’adeguata informazione sui rischi di incendio connessi alla specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzione da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

I controlli e le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione in questione, devono essere annotati in apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Il registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Deroghe

Sono possibili deroghe per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I, nel caso presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi. Stessa cosa per i titolare di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano nell’Allegato I. Entro 30 giorni dal ricevimento il Comando esprime il proprio parere e lo trasmette alla Direzione regionale, che a sua volta si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza

Verifiche in corso d’opera

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, possono richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell’opera

SUAP – Sportello unico per le attività produttive

Alle attività di cui all’Allegato I, si applica DPR 07/09/2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Fra le finalità di tale DPR viene precisato che “è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Sarà poi il SUAP che provvederà all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nei procedimenti, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione.

Ai soli fini antincendio le attività di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato relativo al SUAP (capo III del DPR 160/2010), fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario (capo IV del DPR 160/2010)

Sintesi del capo III del DPR 160/2010

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente, può avviare immediatamente l’intervento o l’attività. La ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione.

Si deve inoltre evidenziare che la documentazione di cui alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 10 del DPR 160/2010, è completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, dalla SCIA

DPR 160/2010 – art. 10 – coma 1 – lettera a) – Chiusura dei lavori e collaudo

“1.Il soggetto interessato comunica alla SUAP l’ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell’opera del progetto presentato e la sua agibilità….

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato”

Abrogazioni

Con questo decreto Ministeriale di approvazione del regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, sono stata abrogate alcune normative. Le riportiamo di seguito:

a)      DPR 26/05/1959, n. 689

b)      DPR 12/01/1998, n. 37

c)      DPR 12/04/2006, n. 214

d)      DM interno 16/02/1982

e)      Articolo 16 del DLGS 08/03/2006, n. 139, limitatamente a:

1)      Comma 1: il secondo periodo;

2)      Comma 2: dalle parole “a conclusione di un procedimento” fino alle parole: “attività medesime”;

3)      Comma 4: dalle parole “Ai fini” fino alle parole; “prevenzione incendi” e dalle parole: “oltre ad eseguire” fino alle parole: “accertamenti e valutazioni”.

f)       Articolo 6, comma 8, del DPR 06/06/2001, n. 380

 

Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011, con il DPR 01/08/2011, n. 151

  • Data inserimento: 08.11.11