Primi chiarimenti dalla Regione Veneto sul DPR 74/2013

A seguito dell’incontro del 6 dicembre presso la Regione Veneto relativamente al DPR n. 74/2013 vengono chiariti alcuni punti della nuova normativa

QUESITI E OSSERVAZIONI

CONFARTIGIANATO VICENZA E CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

 

In CORSIVO il parere dell’U.P. Energia della Regione del Veneto - ing. Alberto Brunetti

 


1. Art. 6 comma 5 TERZO RESPONSABILE - quale sono le modalità per informare la Regione? Rimane deputata l'unità energia?  Bisogna utilizzare una pec o raccomandata? A quale indirizzo si deve fare riferimento?

A Nostro avviso anche le imprese individuali o in generale anche le persone non giuridiche possono assumere il ruolo di terzo responsabile (snc, ecc).

R1.: Dev’essere informato l’ente delegato ai controlli quindi Provincia o Comune; il D.P.R. prevede l’uso della telematica per l’attivazione del relativo sistema bisogna attendere l’emanazione dei decreti attuativi del D.P.R. 74/2013; per il momento il Terzo Responsabile va registrato nell’attuale libretto d’impianto.

In merito alle imprese individuali, che non sono “persone giuridiche”, il Ministero ha già intenzione di intervenire a breve in modo da consentire anche queste imprese di poter operare come “Terzo Responsabile”.


2. Art. 8 comma 1 IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - per gli impianti sopra i 12 kW da quando parte l'obbligo? Dalla emissione del rapporto da parte del Ministero? E per le nuove installazioni come fare per gli obblighi di cui all'art. 8 c 3?

R 2.: L’obbligo della manutenzione e del controllo di efficienza energetica dell’impianto di climatizzazione inizia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I del D.P.R. 74/2013, quindi dal 12 luglio 2013 e anche per gli impianti nuovi.


3. Art. 8 comma 2 RAPPORTI DI CONTROLLO -in assenza dei rapporti di controllo di cui all' allegato A, sono da seguire i modelli F e G ( allegati del decreto legislativo)? Per le potenze il distinguo dei 35 e 100 kw sono rilevanti ed eventualmente in che modo?

R 3.: In mancanza dei nuovi rapporti non rimane altro che seguire i modelli F, G; per i nuovi rapporti non rileva la potenza, da quanto si evince in All. A al D.P.R.


4. Art. 8 comma 4 PARTENZA CONTROLLI - le tempistiche cominciano a far data dagli eventi di cui al c 3. Nella generalità degli impianti le scadenze partono dall'entrata in vigore del decreto, oppure sono connesse con le tempistiche dell'allegato L del decreto legislativo?  Nel primo caso le tempistiche implicano una verifica nell'anno in corso o entro i tempi di cui all'allegato A?

R 4.: Le nuove scadenze e le nuove tempistiche partono dall’entrata in vigore del Decreto che sostituisce quanto in precedenza previsto dal Decreto Legislativo, ma non prescinde da esso: se la manutenzione ed il controllo di efficienza energetica sono stati eseguiti ad es. in aprile 2013 non bisogna rifare tutto dopo il 12 luglio 2013; quindi la manutenzione ed il controllo di efficienza continuano, secondo le tempistiche del D.P.R. e Allegato A, facendo riferimento a quanto per ultimo eseguito. 


5. Art. 9 comma 1 AUTORITÀ' COMPETENTI - per la Regione Veneto le autorità competenti sono le province ex LR 11? Visto che rientra tra le competenze della Regione quello di istituire le modalità di accreditamento dei soggetti a cui affidare le ispezioni, possono le province con delibera delegare queste operazioni a terzi?

R 5.: Le Autorità competenti per i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione sono quelle individuate dalla Legge Regionale 11/2001; rientra nelle competenze e possibilità delle Regioni istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività d’ispezione, in mancanza del quale sistema si può procedere ai sensi dell’art. 9, c. 5 del D.P.R.


6. Art. 8 comma 5 - il manutentore è obbligato ad inviare all'indirizzo indicato dalla regione copia del rapporto. quale è questo indirizzo?

R 6.: Dev’essere informato l’ente delegato ai controlli quindi Provincia o Comune; il D.P.R. prevede l’uso della telematica per l’attivazione del relativo sistema bisogna attendere l’emanazione dei decreti attuativi del D.P.R. 74/2013; in assenza di circolare Ministeriale per il momento va trasmesso come ante D.P.R.


7. Art.  9 comma 4 - se il rapporto fosse privo di bollino provinciale è comunque valido?

R 7.: Finchè non verrà regolamentato a livello regionale il Bollino mantiene la sua validità ove è istituito ed il rapporto di controllo segue le regole di validità ivi determinate. 


8. Art. 9 comma 9 ispezioni che non seguono le priorità di cui all'art. 9 c 9 sono da considerarsi legittime?

R 8.: Le priorità indicate all’Art. 9, c. 9 seguono un criterio logico, nell’ambito della riconsiderazione del sistema delle ispezioni, del Bollino e della gestione del Catasto degli impianti si dovranno dare indicazioni precise; la legittimità delle ispezioni che non seguano i criteri di priorità indicati non sarà in discussione, forse la destinazione di risorse finanziarie alle ispezioni non prioritarie potrebbe essere opinabile.     


9. Art.10 comma 3 - BOLLINI - come possono essere richiesti costi o bollini diversi dalle province vista la competenza della Regione nel garantire l'uniformità delle modalità di corresponsione del contributo su tutto il territorio regionale?

Si fa presente che l'art.10 del DPR n. 74/2103 al comma 3, lettera c) stabilisce che la Regione deve assicurare la copertura dei costi necessari per la gestione del catasto degli impianti termici mediante contributo a carico dei responsabili degli impianti (proprietari, occupanti, amministratori di condominio e amministratori delegati di società, ai sensi dell'allegato A al Dlgs 192/05 così come modificato dal DM 22 novembre 2012). Al fine di assicurare la suddetta copertura dei costi, si propone di valutare forme di contribuzione contenute negli importi ma di agevole prelievo dai soggetti tenuti al relativo versamento, ad esempio verificando la possibilità di inserire apposita voce di spesa nella fattura di fornitura di gas e energia elettrica ovvero nell'imposta sui rifiuti.

R 9.: L’art. 10, c. 3, lett. C) dà la possibilità e non obbliga ad assicurare la copertura dei costi con il contributo a carico dei responsabili degli impianti; ci sono altre soluzioni oltre a quelle indicate, tutte da valutare anche con il referente politico.

 

10. CONTROLLO E MANUTENZIONE:

 

Per affrontare il tema dell’ art. 7  si devono fare le seguenti precisazioni:

  • Per “Controllo” di un impianto termico o di un apparecchio (vedasi  definizione 9 di cui all’Allegato A al D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.) si intende la “verifica del grado di funzionalità ed efficienza” … “eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni”.
  • Per “Manutenzione” di un impianto termico o di un apparecchio (vedasi  definizione 26 di cui all’Allegato A al D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.) si intende “l’insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti”.
  • Per “Controllo di Efficienza Energetica” di un impianto termico (vedasi art. 8 comma 1 del D.P.R. 74/2013) si intende l’insieme dei controlli riguardanti:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

L’art. 7 del D.P.R. 74/2013 stabilisce che le operazioni di Controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite:

1.        conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente,

2.        in mancanza delle indicazioni di cui al punto 1 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio o di dispositivo facente parte dell'impianto termico elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente e per le restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

A rafforzare quanto sopra imposto dal D.P.R. 74/2013 lo stesso impone che gli installatori, per i nuovi impianti e i manutentori, per quelli già in esercizio, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Va da sé che fra le operazioni necessarie per effettuare la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un impianto termico, e soprattutto di un generatore di calore, non possa non essere compresa l’esecuzione dell’analisi di combustione ex norma UNI 10389-1:2009, CHE NON VUOL DIRE CALCOLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE,  e come questa operazione non possa non essere indicata da installatore o manutentore fra quelle da eseguirsi in sede di controllo di cui all’art. 7. Basta leggere un manuale di uso e manutenzione di una caldaia per vedere cosa indica il fabbricante!

Vi sono sanzioni per il mancato invio di detta comunicazione?

R 10.: Non sono eplicitamente previste sanzioni, ma bisogna vedere i contenuti del rapporto di controllo, potrebbe essere prevista la dichiarazione in merito alle indicazioni fornite all’utente. 

11. L’art. 8 del D.P.R. 74/2013 impone uno specifico controllo di efficienza energetica dell’intero impianto termico da eseguirsi secondo le periodicità di cui all’Allegato A al Decreto stesso ed ovviamente contestualmente all’eventuale intervento di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7. Tale controllo va inoltre eseguito all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto e nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, a cura dell'installatore e sempre nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Periodicità Controlli ed Eventuale Manutenzione (art. 7 del D.P.R. 74/2013)

Periodicità minima dei Controlli di Efficienza Energetica (art. 8 del D.P.R. 74/2013)

Definita dall’installatore dell’Impianto

Annuale in caso di impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi e di portata termica superiore a 100kW

Definita dal fabbricante degli apparecchi/dispositivi e dalle norme UNI e CEI per le restanti parti di impianto.

Biennale in caso di impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi e di portata termica compresa fra 10 e 100kW e per gli impianti di portata termica superiore a 100kW alimentati a combustibili gassosi

 

Quadriennale in caso di impianti alimentati a combustibili gassosi e di portata termica compresa fra 10 e 100kW

Quando eseguire l’analisi di combustione? Sempre nell’ambito dei controlli di efficienza energetica e ogniqualvolta si debba valutare lo stato di funzionalità di un generatore di calore.

Nel sito della Regione basterebbe aggiungere che durante le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite anche le analisi di combustione, così come previsto dalle norme.

R 11.: Le norme UNI relative agli impianti termici sono disponibili a pagamento e l’installatore/manutentore iscritto alla Camera di Commenrcio che opera nel settore della manutenzione deve conoscerle; se si volesse dare un’informazione completa si dovrebbero pubblicare tutti i contenuti delle Norme UNI al riguardo e non solo una parte; come ben noto le Norme UNI non sono pubblicabili, inoltre per legge è competenza dell’insatllatore e del manutentore, non della Regione, fornire le indicazioni in merito alla manutenzione e controllo del’impianto.

12. CAMPAGNE INFORMATIVE

Si chiede uno sforzo importante per promuovere campagne informative rivolte alla cittadinanza, anche in sinergia con le associazioni di categoria, onde garantire informazione puntuale sugli obblighi non solo in materia di efficienza energetica, ma anche e in particolar modo ai fini della sicurezza, troppo spesso confusi ai primi o lasciati in sordina.

R 12.: L’informazione e la comunicazione sono azioni previste dal Piano Energetico Regionale adottato il 15 ottobre 2013 con D.G.R.V. 1820.

13. TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Si richiede altresì che, vista l'importanza delle tematiche per le imprese del settore e il ruolo fondamentale che esse avranno nell'implementazione del catasto, la Regione preveda l'istituzione di un tavolo permanente di lavoro e confronto con tutte le Associazioni di categoria.

R 13.: Le Associazioni di Categoria verranno certamente coinvolte appena vi saranno decisioni importanti che coinvolgano gli operatori del settore, con modalità analoghe per questa occasione, modalità per il momento ritenuta più snella ed operativa di un tavolo istituzionale permanente, considerati anche i tempi assai ridotti entro i quali bisognerà operare (qualche mese).    

 

  • Data inserimento: 14.01.14