La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere è stata approvata il 19/11/2011 dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Successivamente è stata resa pubblica dal ministero del lavoro con apposita lettera circolare del 10/02/2011.
Vale la pena di evidenziare che la procedura ha lo scopo di fornire alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato:
Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l’impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico della sicurezza sul lavoro), in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, così come precisato dall’articolo 96 del decreto citato.
L’articolo 96, infatti, chiarisce che l’obbligo di relazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008.
L’importanza di dare attuazione alla procedura per la fornitura di calcestruzzo emerge nel momento in cui l’impresa esecutrice richiede tale fornitura e, in quel momento, si instaura un rapporto fra due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro dai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008. Tali commi prevedono che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice informi l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
Entrambi i datori di lavoro devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa in oggetto, ovvero nel cantiere. Devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice promuove tale coordinamento.
Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall’impresa fornitrice a trasportatori terzi. Anche in questo caso l’attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecutrice, fatta salva l’attività di coordinamento tra impresa fornitrice e trasportatore.
Nella lettera circolare del Ministero del lavoro vengono forniti:
i riferimenti normativi;
le definizioni;
i rapporti tra impresa fornitrice ed esecutrice;
l’attività di coordinamento tra impresa esecutrice ed impresa fornitrice;
le procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo;
le emergenze in cantieri di consegna;
la scheda informativa riguardante “informazioni fornite dall’impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato”
la scheda informativa riguardante “informazioni richieste all’impresa esecutrice”
In allegato la lettera circolare del Ministero del lavoro del 10/02/2011
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 – Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 – Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.
Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 – ALLEGATO X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)