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Approvo

Proroga al 31/12/2021 degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili

Riguarda gli esercenti di impianti che hanno cessato la produzione di energia elettrica al 1° gennaio 2016 comunque entro il 31/12/2016 e che hanno attivato nuovi impianti di pari potenza a quelli precedenti

Con la legge di stabilità  del 2015 (legge 28/12/2015, n. 208), al comma 149, era stato stabilito che per assicurare il contributo al conseguimento degli  obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che avevano cessato al 1° gennaio 2016, o comunque cessavano entro il 31/12/2016, di beneficiare di  incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, è stato concesso il diritto di fruire, fino al 31/12/2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalità e alle condizioni di seguito riportate (riferimento ai commi 150 e 151 della legge 28/12/2015).

Tale incentivo con il decreto legge 29/12/2016, n. 243, coordinato con la legge di conversione 27/02/2017, n. 18, è stata prorogato al 31/12/2021.

L'incentivo è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico 06/07/2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal Gestore dei  servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31/12/2015, ovvero a  partire dal 01/01/2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 01/01/2016. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151 riportato di seguito.

Legge 28/12/2015, n. 208 - Comma 151

Entro il 31/1/2016, i produttori interessati dalle disposizioni sopra riportate (commi 149 e 150 della legge 28/12/2015) comunicano al Ministero dello sviluppo economico le  autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea  del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in  materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni  2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C200/01 della Commissione, del 28/06/2014.

  • Data inserimento: 01.05.17