La proroga dei termini di versamento delle imposte dei soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore, già annunciata con comunicato stampa del MEF n. 121 del 9 giugno 2015 (come indicato nella News n. 49/2015), è stata formalizzata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2015.
Le persone fisiche e le società di persone (e soggetti equiparati) devono effettuare, ordinariamente, il versamento del saldo 2014 e del primo acconto 2015 delle imposte (IRPEF e/o IRAP) e dei contributi previdenziali risultanti dal mod. UNICO 2015 entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.
Con il D.P.C.M. in oggetto, viene disposto che i soggetti, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell’IRAP, possono effettuare i predetti versamenti:
Per le società di capitali, invece, i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2015.
La proroga al 6 luglio senza maggiorazione ovvero al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,40%, trova applicazione solo con riferimento alle società che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2015 e, pertanto, sarebbero tenute al versamento delle imposte (IRES e IRAP) entro il 16 giugno 2015 (ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).
Sono quindi escluse dalla proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2015 (avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), che devono ordinariamente effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2015 (ovvero 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, che slitta al 20 agosto 2015).
Si precisa che la proroga riguarda i soggetti:
Non beneficiano della proroga i soggetti:
Analogamente allo scorso anno, la medesima proroga è applicabile anche nei confronti dei seguenti soggetti titolari di redditi di partecipazione in società che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore (che hanno quindi i requisiti per beneficiare della proroga), ossia ai:
La proroga trova applicazione, in generale, con riguardo a tutti i versamenti risultanti dal mod. UNICO (anche in forma unificata/IRAP 2015, il cui termine di versamento ordinario è fissato al 16 giugno 2015.
Di conseguenza, oltre al saldo 2014 e all’acconto 2015 di IRPEF, IRES e IRAP, sono differiti anche i versamenti relativi ai seguenti tributi (sempreché dovuti dai soggetti che usufruiscono della proroga, come indicata nel par. 2):
Analogamente a quanto ricordato per gli anni precedenti, poiché la proroga si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, essa “riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali” dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti) artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore (risoluzione n. 173 del 2007).
Infine, si precisa che la proroga è applicabile anche al diritto CCIIAA 2015, in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è collegato alla scadenza di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Ovviamente, come precisato nella circolare del Ministero Sviluppo Economico 103161/2011 e nella successiva nota 0140002 del 19/6/2012, relative alle precedenti proroghe, il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali.
Sono esclusi dalla proroga i versamenti riguardanti:
Il versamento può essere effettuato, in una unica soluzione, ovvero in un numero di rate di pari importo.
Nel secondo caso, il contribuente può scegliere il numero di rate, considerando, tuttavia, che la rateizzazione deve concludersi entro novembre.