La proroga dei versamenti al 30 settembre dal c.d. “Decreto crescita”, convertito in L. 58/2019, ha creato non poca confusione tra i contribuenti, e l’Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario intervenire per fornire i necessari chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione con la risoluzione 64/E/2019.
Con il richiamato chiarimento di prassi è stato innanzitutto ricordato che il Decreto crescita, così come risultante all’esito dell’iter di conversione, prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e, quindi, per tutti i contribuenti che, contestualmente:
La risoluzione procede precisando quindi che, “ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
Ricordiamo che gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali sono stati approvati con il D.M. 23.03.2018 e il D.M. 28.12.2018.
I decreti appena richiamati rappresentano quindi la “bussola” che deve guidare il contribuente nella individuazione delle attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli Isa, e con riferimento alle quali, quindi, è possibile beneficiare della proroga dei versamenti al 30 settembre.