Prospetto disabili. Chiarimenti Ministero del Lavoro.

Il 31 gennaio scade il termine per l’invio del prospetto informativo disabili per le aziende che occupano 15 o più dipendenti. Il Ministero del Lavoro con Nota del 23.01.2017 fornisce alcuni chiarimenti per l’adempimento dell’obbligo.

Per le aziende che occupano 15 o più dipendenti, il 31 gennaio p.v. scade il termine per la trasmissione, con modalità esclusivamente telematiche, del prospetto informativo per i disabili, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2016.

Ricordiamo che dal 2010 il citato prospetto deve essere inviato solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.

In materia di disabili il Jobs Act ha introdotto diverse novità, di cui si riepilogano di seguito le principali:

  • dal 1° gennaio 2017 scatta l’obbligo di assunzione del disabile al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti. Viene meno la disposizione che prevedeva l’obbligo solo in caso di nuova assunzione.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che i datori di lavoro privati, appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo. Il prospetto, quindi, non va presentato se, nel 2016, i datori di lavoro non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Al contrario, per i suindicati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, resta fermo l’obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, sulla base della disciplina vigente, atteso il cambiamento della loro situazione occupazionale.

  • vengono computati nella quota di riserva, i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio), o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • Per le lavorazioni che hanno un tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille, il datore di lavoro può autocertificare l’esonero dei lavoratori interessati dalla base di computo. Tale esonero, da presentarsi esclusivamente per via telematica, è condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Trattandosi di un esonero parziale, che quindi si applica solo ai datori di lavoro che hanno una quota di riserva superiore a 1, lo stesso non trova applicazione alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti;
  • È stata introdotta la chiamata nominativa per tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici. In alternativa l’assunzione può avvenire mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 68/1999. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta da parte del datore di lavoro agli uffici competente di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
  • Sono state riviste le disposizioni riguardanti le agevolazioni per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità. In particolare, viene incrementata la misura degli incentivi, limitandone la durata ad un periodo di 36 mesi, secondo il seguente schema:
  1. incentivo nella misura del 70% (in precedenza era il 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978;
  2. incentivo nella misura del 35% (in precedenza era il 25%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978
  3. incentivo nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Gli incentivi di cui sopra verranno corrisposti direttamente dall’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (vedi circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016).

Ricordiamo che dal calcolo della base di computo sono esclusi:

  • i telelavoratori in caso di accordi sindacali finalizzati alla conciliazione tempi di vita e lavoro
  • i lavoratori assunti a norma della legge 68/1999
  • i dirigenti
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi
  • i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro
  • i lavoratori a domicilio
  • i lavoratori impiegati all’estro
  • gli apprendisti
  • i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti
  • i lavoratori somministrati

Infine precisiamo che i lavoratori a part-time vanno computati in base all’orario ordinario; i lavoratori intermittenti vanno computati riproporzionando l’orario di lavoro svolto su base settimanale rispetto all’orario contrattuale, con riferimento all’ultimo semestre; va escluso dal computo il personale di cantiere, che comprende, oltre ai lavoratori operanti nei cantieri edili, anche quelli direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale.

I datori di lavoro che operano nel settore del traporto (aereo, marittimo e terrestre) non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo per quanto concerne il personale viaggiante.

 

In allegato la nota ministeriale.

  • Data inserimento: 25.01.17