Con Decreto direttoriale n. 345 del 17.09.2013 sono stati aggiornati gli standard informatici del Prospetto informativo disabili. Tali aggiornamenti sono stati pubblicati sul sito www.clicklavoro.gov.it ed entreranno in vigore il 10 gennaio 2014. A partire da tale data i datori di lavoro obbligati ad assolvere a tale adempimento potranno inviare il prospetto informativo entro la data ultima del 15 febbraio 2014-.
Le novità introdotte dal decreto direttoriale riguardano:
In particolare, i datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- Cassa integrazione Guadagni Straordinaria;
- Cassa integrazione Guadagni in Deroga;
- Contratto di Solidarietà;
- Fondo di Solidarietà di settore,
- Assunzione di soggetti percettori di sostegno al reddito;
potranno fruire della sospensione dell’obbligo di assunzione per l’intero periodo di trattamento in proporzione all’attività sospesa/ridotta nel singolo ambito provinciale.
Nel caso in cui venga attivata la procedura della Mobilità si distinguono due ipotesi:
- se la procedura si conclude senza licenziamenti o con un numero inferiore a 5 la durata della sospensione dell’obbligo di assunzione coincide con quella della procedura di mobilità;
- se la procedura si conclude un numero di licenziamenti pari o superiore a 5 la sospensione dell’obbligo di assunzione opera per il periodo in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione presso l’azienda di origine (sei mesi).
Nel caso di Cassa Integrazione Ordinaria non vi è alcuna sospensione automatica degli obblighi occupazionali previsti dalla L. 68/99. Tuttavia, dato il particolare momento di crisi economica, il Ministero del lavoro ha stabilito che i servizi provinciali competenti hanno la facoltà di individuare strumenti compatibili tali da consentire l’adempimento dell’obbligo di assunzione (vedi cir. Min. Lav. 02/2010).
Per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano un tasso di tariffa di un premio INAIL pari o superiore al 60 per mille la procedura di esonero di cui all’art. 5 legge 68/99 è sostituita dalla presentazione di un’autocertificazione che attesta l’esclusione dei predetti lavoratori dalla base di computo.