Con provvedimento del 19 giugno 2025 la Conferenza permanente delle Regioni e delle Provincie autonome ha pubblicato le proprie "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare". Il documento intende dare una visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare. Esse rappresentano una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione.
Le linee di indirizzo possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare. Si fa presente che il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti outdoor, mentre il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne o presentino un layout non favorevole al raggiungimento di una situazione di comfort. Si precisa comunque che negli ambienti non vincolati, cioè dove non sono presenti vincoli dovuti al processo produttivo che impediscono di raggiungere condizioni microclimatiche favorevoli, l’obiettivo dovrebbe sempre essere il comfort.
Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro è obbligato alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, pertanto, quelli dovuti all’esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) della valutazione ed dell’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare i rischi. L’ analisi deve essere effettuata sia in relazione a quanto prescritto all’allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro, che a quanto previsto all’art. 180 del titolo VIII, dove il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico. Poiché nel Titolo VIII non esiste un capo specificamente dedicato a microclima o alla radiazione solare, si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 181 - 186.
Le presenti linee di indirizzo rappresentano quindi utili strumenti per adempiere agli obblighi del D.lgs 81/2008 da parte del Datore di Lavoro.