Con il Protocollo del 12.05.2017 si forniscono chiarimenti in ordine ad alcune disposizioni del CCRL del 14.04.2017.
Il 12 maggio u.s. la Confartigianato Imprese Veneto ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali un protocollo aggiuntivo al CCRL dei settori alimentaristi e panificatori sottoscritto il 14 aprile 2017 (vedi Circolare sindacale n. 27/2017).
Con tale protocollo vengono corretti alcuni refusi contenuti nel citato CCRL e forniti chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni istituti contrattuali.
- E.R.T. apprendisti: l’elemento retributivo transitorio spetta agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante a partire dal 37° mese. L’importo da erogare è relativo al livello di inquadramento finale dell’apprendista ed è riconosciuto in misura intera (non percentualizzato). Si precisa però che la retribuzione netta dell’apprendista, comprensiva dell’E.R.T., non può superare per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore (non apprendista) inquadrato al medesimo livello.
- Contratto part-time con orario sperimentale – PTOS: per i rapporti di lavoro instaurati in modalità PTOS dal 15 maggio 2017 viene stabilito convenzionalmente un periodo di prova di durata pari a 12 giorni di effettivo lavoro, uguale per tutti i livelli di inquadramento.
- Permessi retribuiti: con una modifica all’art. 34 del CCRL viene soppresso il CCRL del 12 ottobre 1993, contratto che conteneva la previsione delle 24 ore di permessi annui retribuiti (PAR) per il settore alimentazione. A seguito della soppressione del citato CCRL, dal corrente anno 2017 il monte ore di permessi annui per il settore alimentazione è ridotto a 16 ore, parificato a quanto previsto per il settore panificazione dal CCNL.