Protocollo di Kyoto: scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79, il decreto legislativo 13/03/2013, n. 30, riguardante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2008/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”
Il decreto legislativo riguarda le categorie di attività relative alle emissioni di gas serra di seguito riportate. Entrando nel sito www.gazzettaufficiale.it – accedendo alla sezione “Normattiva” può essere effettuata la ricerca per il recupero del decreto.
Attività |
Gas serra |
Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi) |
Biossido di carbonio |
Raffinazione di petrolio |
Biossido di carbonio |
Produzione di coke |
Biossido di carbonio |
Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati) |
Biossido di carbonio |
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora |
Biossido di carbonio |
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferroleghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio |
Biossido di carbonio |
Produzione di alluminio primario |
Biossido di carbonio e per fluorocarburi |
Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW |
Biossido di carbonio |
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti) |
Biossido di carbonio |
Produzione di clincher (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno |
Biossido di carbonio |
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno |
Biossido di carbonio |
Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno |
Biossido di carbonio |
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno |
Biossido di carbonio |
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno |
Biossido di carbonio |
Essicazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW |
Biossido di carbonio |
Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose |
Biossido di carbonio |
Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno |
Biossido di carbonio |
Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW |
Biossido di carbonio |
Produzione di acido nitrico |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
Produzione di acido adipico |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
Produzione di gliossale e acido gliossilico |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
Produzione di ammoniaca |
Biossido di carbonio |
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno |
Biossido di carbonio |
Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno |
Biossido di carbonio |
Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3) |
Biossido di carbonio |
Cattura del gas ad effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE |
Biossido di carbonio |
Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE |
Biossido di carbonio |
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE |
Biossido di carbonio |
Trasporto aereo Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio della Unione Europea, ad esclusione dei: a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo; b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia; c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza autorizzati dall’autorità competente responsabile; d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago; e) i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato fatto alcun atterraggio intermedio; f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile; g) i voli effettuati al solo fine di ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra; h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5.700 kg; i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1008/2008 su rotte all’interno di regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30.000 posti all’anno; e l) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera: - meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o - voli con emissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l’anno. I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto |
Biossido di carbonio |