A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del “Libretto di impianto” e dei “Rapporti di controllo di efficienza energetica”, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi pubblicato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla materia, al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini sul proprio sito all’url:
Abbiamo chiarito con i funzionari della Regione Veneto che l’applicabilità delle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico al Libretto (vers. 1.1) adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 28 luglio 2014, n. 1363, è da intendersi valida eventualmente per le sole parti uguali con la versione di libretto pubblicata in allegato al D.M. 10 febbraio 2014, il che significa che non muta il quadro delle precedenti delucidazioni fornite.
Nel corso della riunione sono state poste diverse domande di cui riportiamo le principali con le relative risposte.
LIBRETTI DI IMPIANTI GIA' ESISTENTI: chi ha l'obbligo di redigere il libretto per le parti riguardanti l'installatore nel caso di impianti già esistenti ?
R: Il Responsabile dell'impianto deve provvedere affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato; per gli impianti esistenti e per i componenti già installati provvede il manutentore al primo controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto a partire dal 15 ottobre 2014, ma può farlo anche prima.
Nelle istruzioni per la compilazione del Libretto vi sono indicazioni specifiche per le singole schede/sezioni
ISPEZIONI: i criteri, le priorità e le frequenze delle ispezioni sugli impianti termici indicati dal Regolamento sono ripresi dall’art. 9 del D.P.R. 74/2013. In particolare sono da sottoporre ad ispezione gli impianti per i quali non sia stato trasmesso all’Autorità Competente (Provincia/Comune), entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo di efficienza energetica. Se i rapporti però vengono inviati al Catasto in Regione come può essere gestito l'invio all'Autorità Competente? Crediamo possa esserci un errore nella D.G.R.V. all’art. 14 visto che l'art. 8 del D.P.R. 74/2014 parla di indirizzo indicato dalla Regione e l'art. 9 parla di "impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità“. Oppure la D.G.R.V. intende che la Regione è anche essa Autorità Competente?
R: Nessun errore all’art. 14 delle disposizioni attuative del D.P.R. 74/2013: al Catasto Regionale accedono anche le Autorità Competenti, limitatamente alla loro competenza territoriale e possono procedere all’accertamento dei Rapporti di Controllo trasmessi.
TRASPARENZA PRIORITA’ VERIFICHE: posto che il Catasto sia accessibile alle Autorità Competenti, come è possibile avere trasparenza sul fatto che le verifiche vengano svolte secondo le priorità dell’art. 14?
R: Le Autorità Competenti danno attuazione alla funzione delegata secondo le regole stabilite dalla Regione.
TRASMISSIONE RAPPORTI: sino all’attivazione del Catasto come è possibile dire quali siano gli impianti per i quali non sia stato trasmesso all’Autorità Competente, entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo?
R: A partire da gennaio 2015 il Catasto verrà implementato ed a fine anno conterrà le necessarie informazioni per poter procedere agli accertamenti / ispezioni. Nel transitorio, inevitabile, si possono fare ispezioni ovunque, non è vietato ispezionare anche chi ha inviato il Rapporto di Controllo
RICHIESTA INTERPRETAZIONE DEFINIZIONI: D.Lgs. 192/2005 art.2, comma 2 l-tricies "impianto termico":
“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
In questa formula non è chiaro come possano essere ritenuti gli apparecchi individuali di raffrescamento (i.e. split). Parere dello scrivente è che non debbano intendersi impianti termici vista l’esplicita inclusione degli impianti individuali di riscaldamento, come fosse implicita altrimenti l’esclusione di tutti gli apparecchi ed impianti individuali.
R: Gli split sono impianti termici fino a modifica dell’art. 2, comma 2 l-tricies.
COSTI E BOLLINI: il D.P.R. 74/2013 art. 10, comma 3, lett. c) prevede la possibilità per le Regioni di stabilire un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio Regionale, al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi. Lo scrivente ritiene che solo la Regione possa stabilire un contributo e quindi qualsiasi forma di maggiore costo richiesta dall’Autorità Competente sia da considerarsi illegittima.
R: La questione della legittimità o meno dei “Bollini”, attualmente in essere, la può definire con certezza solamente un procedimento giudiziario; dal 12 luglio 2013 è vigente il D.P.R. 74 che all’art. 10 consente alle Regioni di disciplinare alcuni aspetti; la D.G.R.V. 1363/2014 al p.to 5 stabilisce di “rinviare a successivo provvedimento l’eventuale proposta” dell’applicazione del contributo, che in ogni caso dovrà essere approvato con legge dal Consiglio Regionale.
IMPIANTI SENZA NORMA UNI PER IL CONTROLLO ENERGETICO: può darsi che mi sia perso la parte della Deliberazione che lo esplicita, ma mi è parso che manchi il rinvio e l’esenzione dell’invio del Rapporto per quegli impianti (i.e. impianti di raffrescamento a pompa di calore) che non hanno una norma UNI per valutare l’efficienza.
R: La Deliberazione 1363/2014 non tratta la questione evidenziata quindi non si è perso nulla; i nuovi Rapporti di controllo Tipo 1, 2, 3, 4 entrano in uso obbligatorio dal 15 ottobre 2014; è il Ministero dello Sviluppo Economico che deve fornire tempestive indicazioni in merito e non la Regione.
CASO PRATICO: Il Bruciatorista che esegue la manutenzione della caldaia: deve compilare il nuovo libretto solo nella parte riguardante la caldaia o anche per quelle riguardanti ad esempio la stufa a biomassa, il condizionatore o altri impianti presenti?
R: La Deliberazione 1363/2014 ha approvato in Allegato A il Libretto di impianto vers.1.1 e nelle istruzioni per la sua compilazione è precisato il numero dei Libretti che sono necessari per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. Il bruciatorista se ha i requisiti di legge per provvedere alla manutenzione anche degli altri impianti presenti e se incaricato dal Responsabile d’impianto, può compilare gli altri Libretti.
NUMERO CATASTO IMPIANTI: sarà legato al numero civico? Vi sono numeri civici che contemplano più impianti, oppure sarà legato al PDR? Dove non esiste il PDR?
R: Il numero del Catasto impianti sarà generato dal sistema telematico e legato al codice ISTAT del Comune nel quale è installato l’impianto; il codice PDR, solamente se esistente, dovrà essere indicato nella scheda 1 identificativa dell’impianto.
IMPIANTI P>350 kW: Negli impianti con più di 350 kW di potenza: dovrà essere eseguita comunque la doppia analisi di combustione annuale o cambia qualcosa in merito a questo?
R: La doppia analisi annuale di combustione dovrà essere eseguita secondo la normativa vigente, finora nulla è cambiato in merito.
ADOZIONE NUOVI LIBRETTI: Libretti compilati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2014: si può prevedere un tempo congruo per il loro inserimento nel catasto elettronico, una volta attivato, ad esempio entro fine 2015?
R: I Libretti compilati prima dell’attivazione del Catasto degli impianti termici dovranno essere ivi inseriti in occasione della successiva manutenzione nel corso del 2015.
PDC: Pompa di calore installata con gruppo frigo con distinti circuiti: il manutentore chiede se è necessario compilare un unico libretto oppure due.
R: Se i due circuiti sono alimentati da un gruppo frigo, va compilato un libretto.
PDC 2: Le pompe di calore: ai sensi del Decreto 10 febbraio 2014 sono escluse dai controlli di efficienza energetica, ma rientrano nel libretto? I gruppi frigo che possono essere convertiti in pompe di calore come vengono considerati?
R: Agli impianti termici per la climatizzazione, alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni del comma 2, art. 2 del D.M. 10 febbraio 2014, pertanto la pompa di calore, che non è alimentata esclusivamente con fonti rinnovabili, non è esclusa dai controlli di efficienza energetica, analogamente i gruppi frigo convertiti in pompe di calore e deve essere compilato per entrambi il Libretto.
COPIA CARTACEA: Quando verrà avviato il catasto elettronico: dovrà essere consegnato al cliente anche il libretto in forma cartacea?
R: Il Libretto cartaceo deve essere consegnato al Responsabile dell’impianto e da costui conservato e messo a disposizione dell’ispettore in caso di ispezione.