Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 162 del 15-7-2015 (Supplemento Ordinario n. 39) sono stati pubblicati i tre decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno che riscrivono le norme sull’efficienza energetica degli edifici.
DECRETO 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (15A05198)
DECRETO 26 giugno 2015 - Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. (15A05199)
DECRETO 26 giugno 2015 - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (15A05200)
Tutte le nuove misure, modelli, adempimenti e nuovi metodi di calcolo entreranno in vigore il 1° ottobre 2015.
Nel primo decreto sono definite le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.
Inoltre il decreto rimanda interamente al DPR n. 74/2013 relativamente ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti saranno confrontati con un edificio di riferimento, identico per geometria, orientamento, ubicazione e destinazione d’uso. Sarà quindi più facile accertare il rispetto dei requisiti minimi.
Il secondo decreto definisce gli schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto per l’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono diversi in base alle diverse tipologie di opere eseguite: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
Gli adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia dei 50 kW, prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del Dm n. 37/2008.
Il terzo decreto modifica le Linee guida nazionali per la certificazione energetica e per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Per evitare la frammentazione a livello locale delle regole, il decreto prevede la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici denominato SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica) che le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente.
La validità dell’APE è connessa al controllo degli impianti termici previsti dal DPR n. 74/2013. Nel caso di mancato controllo, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata delle operazioni di controllo di efficienza energetica.
I libretti di impianto sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.
Il decreto linee guida definisce le nuove regole per la redazione dell’APE (attestato di prestazione energetica). Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori informazioni semplici e chiare sull’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendone un confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.
Con le nuove linee guida diventerà più facile il confronto tra unità immobiliari e orientare il mercato verso un nuovo concetto di qualità, che prenderà in grande considerazione le prestazioni energetiche.
Le classi energetiche saranno dieci. Dalla A4, la migliore, si passerà via via alla G, la peggiore.
Il certificatore dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare e dovrà indicare nell’APE le proposte per migliorare l’efficienza energetica, consigliando ad esempio interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica ed informando l’interessato sugli incentivi disponibili per realizzarli.